Consiglio di Stato sez. III 7/7/2026 n. 5421 – La sottoscrizione dell’accordo quadro da parte del terzo classificato, in pendenza di giudizio già instaurato prima della stipula, non integra acquiescenza ai provvedimenti impugnati in assenza di una chiara ed incondizionata volontà di rinuncia all’impugnazione precedentemente proposta. L’acquiescenza a un provvedimento amministrativo sussiste solo in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci che dimostrino la chiara volontà del destinatario di accettarne gli effetti, non potendosi affermare l’acquiescenza per mera presunzione.
La sentenza trae origine dall’impugnazione, proposta da un operatore economico classificatosi al terzo posto, dell’aggiudicazione di un lotto di una procedura aperta indetta dalla AST di Ancona, quale soggetto aggregatore, per la conclusione di un accordo quadro multioperatore avente ad oggetto la fornitura in service di servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare destinati agli enti del Servizio sanitario della Regione Marche. La ricorrente, dopo il rigetto del gravame da parte del T.A.R. Marche, proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, insistendo, per quanto ancora di interesse, sull’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento primo classificato e della seconda graduata, nonché sulla pretesa violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 in relazione all’applicazione di un contratto collettivo ritenuto non equivalente a quello indicato dalla lex specialis.
Nel corso del giudizio di appello, la controinteressata eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che la sottoscrizione dell’accordo quadro da parte della stessa appellante, intervenuta quale terza classificata nelle more del giudizio, integrasse una condotta incompatibile con la volontà di proseguire l’azione e, quindi, una forma di acquiescenza all’esito della procedura.
Il Consiglio di Stato ha disatteso tale eccezione, riaffermando il consolidato principio secondo cui l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo costituisce un istituto di stretta interpretazione e presuppone la sussistenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, liberamente posti in essere dal destinatario dell’atto, dai quali emerga in modo chiaro, inequivoco ed incondizionato la volontà di accettarne gli effetti, con conseguente rinuncia all’azione di annullamento. Ne consegue che essa non può essere desunta in via presuntiva da condotte suscettibili di una diversa giustificazione né da comportamenti imposti dall’esigenza di salvaguardare la propria posizione giuridica.
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ha evidenziato che la sottoscrizione dell’accordo quadro, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, non può essere qualificata quale comportamento incompatibile con la persistente volontà di coltivare il giudizio, tanto più in presenza di una procedura conclusasi con un accordo quadro plurimo, nel quale la posizione in graduatoria incide sull’effettiva possibilità di conseguire una maggiore quota di prestazioni. Diversamente opinando, l’operatore economico sarebbe costretto a rinunciare alla stipulazione del contratto, con il rischio di perdere definitivamente ogni utilità derivante dalla partecipazione alla procedura, pur avendo già tempestivamente contestato gli atti di gara.
Pertanto, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, lo ha rigettato, e, per l’effetto, ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.



