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Sono soltanto facoltativi i supplementi istruttori concessi successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle giustificazioni

Sono soltanto facoltativi i supplementi istruttori concessi successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle giustificazioni

TAR LIGURIA

TAR Liguria, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 165. Sono soltanto facoltativi i supplementi istruttori concessi successivamente allo scadere del termine per la presentazione delle giustificazioni in sede di verifica di anomalia dell’offerta

Con la sentenza in commento, il TAR Liguria si è pronunciato sull’obbligo del concorrente di riscontrare in modo tempestivo e completo, in presenza di possibili profili di anomalia dell’offerta, la richiesta di giustificativi formulata dalla stazione appaltante.

Nel caso scrutinato dal Collegio, il concorrente primo graduato, a fronte del rilevante ribasso proposto, era stato invitato a presentare, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, una compiuta analisi dei prezzi, limitandosi tuttavia a trasmettere all’amministrazione alcuni elaborati “privi di dati, valori e importi dai quali evincere il costo preventivato dal ricorrente per la manodopera, i materiali, i noleggi, le spese generali e l’utile d’impresa”. Ravvisata dunque dalla stazione appaltante la “assenza di alcuna idonea giustificazione dell’anomalia contestata”, l’operatore veniva escluso dalla gara.

Il provvedimento espulsivo veniva impugnato per violazione dell’art. 110, comma 2, cit. e dei principi in materia di soccorso istruttorio, in quanto non preceduto, a dire del ricorrente, da un contraddittorio finalizzato a integrare le giustificazioni ritenute incomplete dall’amministrazione.

Il TAR ha rigettato il gravame argomentando dalle prioritarie esigenze acceleratorie sottese alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023. A differenza dell’impostazione previgente, invero, il nuovo Codice “ha concentrato le interlocuzioni con l’offerente nella fase della richiesta di giustificazioni e della presentazione delle stesse nel termine perentorio non superiore a 15 giorni, non prevedendo interlocuzioni ulteriori”.

Se dunque è vero che l’art. 110, comma 2, “non vieta ogni confronto sui profili ritenuti critici”, esso si pone comunque “come eccezione alla regola generale e soggiace al rispetto dei principi di autoresponsabilità, efficienza (art. 1, L. n. 241/90), risultato (art. 1 D.lgs n. 36/2023), “par condicio competitorum”, di soccorso istruttorio e procedimentale di cui all’art. 101 del D.lgs n. 36/2023, nonché alla disciplina speciale prevista per gli appalti finanziati con i fondi del PNRR”.

A fronte di ciò, in sede di verifica dell’anomalia, è escluso che il concorrente possa giovarsi di un “supplemento interlocutorio per supplire alla mancata produzione documentale”. Una simile possibilità, invero, andrebbe a confliggere “con il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico”, per il quale alle imprese partecipanti alle selezioni per gli affidamenti di appalti pubblici è richiesto “un grado di professionalità e di diligenza superiore rispetto alla media che non riguarda solo l’esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche” (cfr. anche TAR Emilia-Romagna, n. 707/2023; TAR Lombardia, n. 2598/2021; TAR Piemonte, n. 616/2022).

Il Collegio ha dunque concluso per la piena legittimità della sanzione espulsiva, siccome comminata per “l’omessa trasmissione di una parte fondamentale dei documenti giustificativi – specie in relazione al notevole ribasso offerto”.

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