TAR Sardegna (Sez. II) Ordinanza cautelare 28 novembre 2025, n. 349. Sulla sussistenza di un obbligo di adeguata motivazione in caso di esecuzione anticipata del contratto.
Con l’Ordinanza cautelare in oggetto, il TAR Sardegna si è pronunciata sull’obbligo di motivare adeguatamente le ragioni che legittimano una S.A. a procedere con la consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, decreto legislativo n. 36 del 2023.
La vicenda in commento trae origine dalla revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Committente a seguito di presunti inadempimenti dell’Aggiudicatario posti in essere da quest’ultimo a seguito della consegna in via d’urgenza, disposta ai sensi dell’art. 17 citato. In particolare, a fronte dell’intenzione del RUP di procedere all’avvio anticipato dei lavori nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 17, co. 18, d.lgs. 36/2023 e del CSA, il DL ha invitato l’Impresa a presentarsi per la consegna, senza indicare quali lavorazioni avrebbero dovute essere avviate anticipatamente né perché e chiedendo all’Impresa la non meglio precisata documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81/08.
In conseguenza dell’assenza dell’Impresa, il DL ha ritenuto che si potesse configurare un grave inadempimento dell’Appaltatore ai sensi dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, in virtù del quale il RUP ha successivamente proceduto alla revoca dell’aggiudicazione.
A fronte di ciò, l’Appaltatore ha presentato ricorso al TAR al fine di contestare sotto plurimi profili la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Committente, proponendo altresì un’istanza cautelare.
Con l’ordinanza cautelare del 28 novembre 2025, n. 349, il TAR Sardegna ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento di revoca impugnato, osservando quanto segue.
In particolare, il TAR ha osservato che l’art. 17, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 consente l’esecuzione anticipata del contratto, prima della sua stipula, in presenza di motivate ragioni che, nel caso di specie, non sono state rappresentate compiutamente dall’Amministrazione all’aggiudicatario nelle due occasioni in cui è stato convocato per la consegna anticipata dei lavori.
Inoltre, rileva il TAR che il pacifico inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di stipulare il contratto entro trenta giorni dall’aggiudicazione abbia influito sulle capacità organizzative dell’operatore economico aggiudicatario il quale, a fronte dell’inerzia della Stazione appaltante, ha legittimamente impiegato altrove le proprie capacità tecniche e organizzative, con la conseguenza che non appare indice di scarsa diligenza o inaffidabilità della ricorrente la sua richiesta di poter usufruire di un minimo lasso temporale per procedere alla consegna dei lavori.
D’altronde, in merito alla natura del termine assegnato alla S.A. per la stipula del contratto, la giurisprudenza ha chiarito che “Se è vero che il termine per la stipula del contratto non può ritenersi inderogabilmente perentorio, è altresì vero che l’intera normativa nella materia dei contratti pubblici converge univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel tempo più rapido possibile. La non perentorietà del suddetto termine non implica, dunque, che la sua funzione acceleratoria possa e debba essere vanificata senza una stringente motivazione (nella specie, inadeguata e dunque non legittima) sulle ragioni specifiche, preferibilmente legate a sopravvenienze imprevedibili, che ne impongano la dilazione. L’irragionevole e immotivato ritardo nell’approntamento dei mezzi necessari per l’esecuzione del contratto e per le verifiche doverose da parte della P.A., infatti, contrastano frontalmente con il principio di buona amministrazione e con i principi di economicità, efficacia, tempestività ripetutamente richiamati nel codice dei contratti pubblici.
Esiste il dovere dell’amministrazione di effettuare tempestivamente il controllo di un requisito di esecuzione, la cui verifica appartiene alla procedura di scelta del contraente e soggiace alle sue regole interamente pubblicistiche, di regola (e salvo motivati casi eccezionali) prima della stipula del contratto e possibilmente nei termini previsti nel bando e, in mancanza, dalla legge” (Consiglio di Stato, 21 giugno 2023, n. 6074).
E ancora, il TAR ha precisato che, conclusa la fase di verifica dei requisiti e decorso il termine per la stipula del contratto, non appare logicamente e adeguatamente motivata la richiesta di esecuzione anticipata, quando sarebbe stato onere dell’Amministrazione, nel rispetto della posizione acquisita dall’aggiudicatario, quello di procedere alla stipula del rapporto contrattuale.
In considerazione dei principi sopra esposti, il TAR ha concluso ritenendo che “gli effetti del provvedimento di revoca debbano essere sospesi, anche al fine di favorire la rinnovata valutazione dell’Amministrazione in ordine all’attuale compiuta disponibilità della ricorrente all’immediata esecuzione dei lavori e alla stipula del contratto”.



