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Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III-quater, 10.07.2020, n. 7936

Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III-quater, 10.07.2020, n. 7936

Il T.A.R. ha disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.
Tar Lazio roma

Con ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma, una società impugnava un provvedimento di aggiudicazione in favore di altra società concorrente per violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, la ricorrente lamentava che l’affidataria era stata già esclusa in relazione una pluralità di gare precedenti, a causa del comportamento ascrivibile al suo organo apicale e dominus di fatto, reo di alcuni illeciti penali. Non solo, ma l’aggiudicataria era stata anche sanzionata in precedenza dall’AGCM per aver posto in essere un’intesa illecita.

La ricorrente, quindi, censurava la mancata valutazione e motivazione sull’incidenza di tutte le predette circostanze da parte dell’Amministrazione, che si era limitata a prendere atto della dichiarazione di adozione di misure self cleaning da parte dell’affidataria, senza illustrare perché dette misure fossero idonee a superare il giudizio negativo sull’affidabilità del concorrente come contraente pubblico.

Il Collegio, esaminata la questione, ha osservato che a fronte dei molteplici elementi contestati all’aggiudicataria, la stazione appaltante, con il provvedimento oggetto di gravame, si era limitata a un generico riferimento alle misure di self cleaning adottate dalla società “senza alcun approfondimento istruttorio in ordine alla idoneità di queste misure ad incidere sulla affidabilità professionale della società aggiudicataria e, quindi, senza alcun sostanziale accertamento della effettiva insussistenza di elementi ostativi alla aggiudicazione dell’appalto di cui al predetto art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016”.

Ciò premesso, il T.A.R. ha disposto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione, precisando che l’adozione di misure di self cleaning non consente di per sé di elidere la rilevanza escludente degli illeciti professionali commessi dal concorrente, poiché l’idoneità sanante di tali misure deve essere oggetto di puntuale valutazione da parte della stazione appaltante, mediante un giudizio espresso. Giudizio che, nel caso di specie, non era stato espresso dall’Amministrazione.

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