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TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 22.07.2020, n. 68

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 22.07.2020, n. 68

TAR Lombardia

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 322 pubblicata lo scorso 22 luglio 2020, si è pronunciato sulla questione relativa alla necessaria determinatezza dei criteri di aggiudicazione e dei parametri di valutazione indicati nei documenti di gara.

Più specificatamente, la sentenza in commento ha evidenziato come – in relazione ad un appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – “i documenti di gara possono specificare non solo gli elementi da valutare ma altresì i criteri per attribuire i punteggi a detti elementi. Mentre i primi sono i parametri rispetto ai quali le offerte vengono valutate dalla commissione di gara (tali parametri sono indicati esemplificativamente dall’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e vanno ovviamente adattati all’oggetto del singolo appalto), i criteri motivazionali evidenziano invece i profili in base ai quali la commissione attribuisce, per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione, un determinato punteggio nell’ambito del range previsto dal bando (T.A.R. Marche, 31 dicembre 2018, n. 835)”.

Tanto premesso, i Giudici Amministrativi hanno chiarito, al riguardo, che un giudizio di genericità del criterio di aggiudicazione potrebbe desumersi solo dal combinato disposto di criteri di valutazione generici e di altrettanti criteri motivazionali.

Sulla base di tali argomentazioni, il TAR Lombardo ha rigettato il motivo di ricorso con cui l’impresa ricorrente aveva contestato (per difetto di specificità) l’illegittimità dei parametri di punteggio previsti nel bando nonché la presunta violazione, da parte della Stazione Appaltante, del dovere di dare chiarimenti ex art. 74, comma 4, D.Lgs 50/2016. In merito i Giudici hanno ritenuto che nel caso di specie “i criteri di valutazione fossero ben predeterminati nei documenti di gara e non necessitassero di particolari valutazioni esplicative da parte della Commissione” e che, per ciò solo, “la lex specialis era sufficientemente e adeguatamente dettagliata e che, di conseguenza, il successivo giudizio dei commissari di gara avrebbe potuto essere censurato solo laddove si fosse discostato in modo evidente da tali criteri o fosse stato, ictu oculi, del tutto irragionevole, sproporzionato e contraddittorio”.

Al riguardo si è esclusa la possibilità di censurare il giudizio in concreto espresso dalla commissione, “in quanto il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione ove siano prefissati, con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio, i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (T.A.R. Lazio, sez. I, 20 aprile 2017, n. 4737; per il caso di un bando analogo se non identico v. TAR Campania, Napoli, IV, 09/05/2019 n. 2484)”.

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