Cancrini e Partners

TAR Toscana, Firenze, 19.08.2020, n. 1005

TAR Toscana, Firenze, 19.08.2020, n. 1005

TAR Toscana

Con la pronuncia in commento, il T.A.R. toscano ha ritenuto infondata la doglianza della ricorrente, secondo cui l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario sarebbe inammissibile e incongrua nella parte in cui non assicura ai lavoratori subentranti, in forza della clausola sociale, la conservazione del trattamento economico e degli scatti di anzianità previsto dal contratto collettivo applicato dalla impresa uscente.

Segnatamente, il collegio ha osservato come la giurisprudenza amministrativa sia concorde nell’affermare che “le cd. clausole sociali inserite all’interno degli atti di gara, devono essere intese in maniera elastica e non rigida, non potendo né vincolare aggiudicatario ad applicare il contratto collettivo del precedente gestore, né imporre l’assorbimento e l’utilizzo nell’esecuzione dello stesso dei soci lavoratori e dei dipendenti di quest’ultimo, atteso che l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti acquisiti va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto (fra le tante Consiglio di Stato sez. V, 12/09/2019, n.6148)”.

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