Cancrini e Partners

TAR Toscana, Sez. I, 13.10.2020, n. 1200

TAR Toscana, Sez. I, 13.10.2020, n. 1200

TAR Toscana

Con la pronuncia in commento, il TAR fiorentino, pur dando conto degli orientamenti contrastanti esistenti in materia, ha ritenuto di aderire a quel filone giurisprudenziale che ritiene ammissibile, in mancanza di prova da parte delle controparti del c.d. “aliunde perceptum”, vale a dire dell’utile alternativo che l’impresa può avere acquisito svolgendo attività alternative rispetto a quella che avrebbe dovuto eseguire, ove avesse ottenuto il servizio in appalto (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2.1.2020, n. 3), il risarcimento del lucro cessante da mancata aggiudicazione in via equitativa, nella misura del 10% dell’offerta.

Allo stesso modo, per quanto concerne il c.d. danno “curriculare”, pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali che richiedono necessaria la prova, da parte del danneggiato, della perdita di “ulteriori commesse pubbliche o …(ad altre) negative ricadute, in termini di minore redditività, sulla propria immagine commerciale” (Cons. Stato, Sez. V, 26.7.2019, n. 5283; Sez. III, 5.3.2020, n. 1607), il TAR Toscano ha ritenuto di non discostarsi dall’orientamento per il quale, trattandosi di mancato guadagno conseguente all’impossibilità di utilizzare le referenze derivanti dall’esecuzione dell’appalto che non potrebbe essere giammai provato nel suo preciso ammontare, ritiene ammissibile una liquidazione in via equitativa dello stesso da parte del Giudicante ex artt. 2056 e 1226 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 27.3.2019, n. 2036; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 22.7.2019, n. 4021).

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