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TAR Veneto, 17.09.2020, n. 878

TAR Veneto, 17.09.2020, n. 878

tar Emilia Romagna

Con la sentenza in commento, il TAR Veneto ha ritenuto conforme al diritto comunitario la previsione di una soglia di sbarramento per l’offerta tecnica, legittimando dunque l’esclusione delle offerte dei concorrenti che non superino tale soglia, se debitamente prevista dalla lex specialis di gara.

Segnatamente, richiamando la giurisprudenza comunitaria sul punto – a mente della quale non osta al diritto UE una norma che stabilisca che le offerte che non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita siano escluse dalla successiva valutazione, fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, presumendo che esse non soddisfino, in via di principio, le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice (Corte di giustizia europea, n. 546/2018 – il Collegio ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione posto che “nel caso in esame, data la delicatezza del servizio in questione, la scelta della stazione appaltante di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento per garantire la qualità della prestazione svolta non appare manifestamente illogica”.

In altri termini, la soglia di sbarramento è sempre legittima se finalizzata a garantire un determinato standard qualitativo delle offerte presentate, incontrando quale unico vero limite la presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità rispetto all’oggetto dell’appalto.

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