Con parere n. 3289 del 27.2.2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che, nel caso di appalto integrato di importo pari o superiore ad € 5.538.000, la verifica del PFTE e del progetto esecutivo deve essere sottoposta ai soggetti accreditati, di cui all’articolo 34, comma 2, lett. a), dell’all. I.7.
Infatti, come anche specificato dall’art. 42 comma 1, D.Lgs. 36/2023, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.
Inoltre, nell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, l’art. 34, comma 5, prevede che “nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall’affidatario è soggetto, prima dell’approvazione, all’attività di verifica”.
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