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Il riparto di giurisdizione in materia di restituzione ex art. 2033 c.c.

Il riparto di giurisdizione in materia di restituzione ex art. 2033 c.c.

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Sez. II – bis, 27.04.2021

Con la sentenza in oggetto, il T.A.R. Lazio ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo il ricorso proposto da un’Amministrazione Comunale volto ad ottenere la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte in esecuzione di un contratto oggetto di annullamento in autotutela.

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha agito dinanzi al T.A.R. Lazio al fine di ottenere la ripetizione delle somme che assumeva essere state indebitamente corrisposte in esecuzione di un contratto di affidamento del servizio di noleggio di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità lungo tratti di strada all’interno del territorio comunale. Annullato d’ufficio il contratto, dunque, le somme già corrisposte – a parere dell’Amministrazione – sarebbero divenute prive di titolo e, dunque, suscettibili di ripetizione.

In ordine alla legittimità del provvedimento di autotutela adottato dall’Amministrazione Comunale, si era già pronunciato il TAR Lazio, che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contraente, nonché il Consiglio di Stato, che aveva confermato la sentenza appellata.

Proprio in virtù di tali pronunce, l’Amministrazione aveva ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda di ripetizione di indebito, a norma dell’art. 133, co. 1 lett. e) del c.p.a..

Tuttavia, il TAR adito ha ravvisato il proprio difetto di giurisdizione, affermando che “la giurisdizione amministrativa esclusiva di cui all’art. 133 comma 1 lett. e) n. 1 del D.Lgvo n. 104/2010 concerne solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente, fino al momento in cui acquista efficacia l’aggiudicazione definitiva, mentre le controversie vertenti sull’attività successiva (anche se precedente alla stipula del contratto), seguono l’ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione che la domanda è diretta a tutelare sotto il profilo del petitum sostanziale”.

Aggiungono i giudici amministrativi che l’azione di ripetizione di indebito “scaturisce da un presupposto non più soggetto a revisione, che nel caso di specie è costituito dall’avvenuto annulla-mento del contratto, ormai intangibile, e che dunque rappresenta un mero antecedente storico del-la fattispecie, non già una questione pregiudiziale (suscettibile di introdurre in giudizio uno scrutinio di legittimità dell’annullamento del contratto). Di conseguenza, non venendo più in rilievo profili di esercizio di attività pubblicistica, in regime di supremazia generale o speciale, le parti agiscono su di un piano di pariteticità”.

Pertanto, non costituendo l’annullamento d’ufficio del contratto una questione pregiudiziale – rispetto all’azione di ripetizione – bensì un mero antecedente storico e, dunque, agendo le parti su di un piano paritetico, l’azione prevista dall’art. 2033 c.c. deve essere esercitata dinanzi al Giudice Ordinario.

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