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Corte di Giustizia, irregolarità dell’appalto in relazione alla prova di atti corruttivi

Corte di Giustizia, irregolarità dell’appalto in relazione alla prova di atti corruttivi

Corte di Giustizia

Corte di Giustizia, III Sezione, 8 giugno 2023, C-545/21. Irregolarità dell’appalto in relazione alla prova di atti corruttivi

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sul tema dell’irregolarità della gara di appalto in relazione alla prova di atti corruttivi.

Nello specifico, il TAR Lazio aveva sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale nell’ambito di una controversia tra ANAS Spa e il Ministero dei Trasporti, concernente la legittimità del provvedimento con cui quest’ultimo aveva disposto il recupero delle somme erogate alla società in esecuzione di un programma operativo comprendente un appalto finalizzato alla realizzazione di lavori stradali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

L’ANAS, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, aveva bandito una procedura di gara ristretta, annunciando che l’appalto sarebbe stato aggiudicato in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto era stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese che aveva provveduto ad ultimare le opere e a riaprire la strada al traffico.

Il Ministero dei Trasporti, venuto a conoscenza di un’indagine penale che aveva fatto emergere un potenziale sistema corruttivo riguardante alcuni funzionari della società, aveva disposto il recupero delle somme erogate, dichiarando altresì non dovuto il residuo non ancora versato.

Su questa base, il TAR Lazio chiedeva alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di diverse norme europee, fra cui le previsioni del regolamento n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.

I giudici europei, con la sentenza in esame, si sono espressi chiarendo che non è possibile escludere che condotte quali quelli corruttive possano avere un’incidenza sul bilancio dell’Unione, precisando che “l’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 1083/2006 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, comprende comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione» praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell’Unione e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell’offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell’Unione”.

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