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Corte di Giustizia U.E., Sez. IV, 3 febbraio 2021 (cause riunite C 155/19 e C 156/19)

Corte di Giustizia U.E., Sez. IV, 3 febbraio 2021 (cause riunite C 155/19 e C 156/19)

Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia si è pronunciata a seguito del rinvio disposto dal Consiglio di Stato, con il quale veniva chiesto di chiarire se la FIGC rispettasse il requisito previsto dalla direttiva 2014/24, secondo cui per «organismo di diritto pubblico» si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale, né commerciale.

Orbene, la CGUE ha chiarito che la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, all’art.2, par. 1, punto 4, lettera a), deve essere interpretata nel senso che un ente investito di compiti a carattere pubblico, tassativamente definiti dal diritto nazionale, può considerarsi istituito per soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, quando anche sia stato creato non già sotto forma di Amministrazione pubblica, bensì di associazione o ente di diritto privato, ed anche nelle ipotesi in cui alcune delle sue attività, per le quali è munito di una capacità di autofinanziamento, non abbiano carattere pubblicistico.

Per quanto riguarda, invece, il secondo dei criteri alternativi previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della Direttiva 2014/24, occorre verificare – sulla base della pronuncia in oggetto – se una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione.

Infatti, tale gestione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un’autorità pubblica, soltanto qualora da un’analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della stessa federazione, risulti un controllo di gestione così intenso ed attivo, nei fatti, da mettere in discussione la sua autonomia fino al punto di consentire all’autorità pubblica di intervenire sulle decisioni della federazione stessa anche in materia di appalti pubblici.

La circostanza, poi, che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un’influenza sull’attività dell’autorità pubblica in questione, in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest’ultima,  può assumere rilievo soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, sia in grado di esercitare un’influenza significativa sull’attività di controllo pubblico utilizzata da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo possa essere neutralizzato e la federazione sportiva nazionale riacquisti -perciò- la propria autonomia e preponderanza sulla gestione dell’attività svolta.

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