Consiglio di Stato, sez. V, 18.04.2025 n. 3406. La modifica dell’offerta è di per sé sufficiente all’esclusione del concorrente, quando questi sia cioè indotto a modificare l’offerta tecnica in sede di verifica di anomalia per “fare quadrare i conti”, altrimenti compromessi da costi insostenibili in riferimento all’impegno contrattuale assunto in gara
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’inammissibilità della modifica dell’offerta tecnica.
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un partecipante alla procedura di gara per l’affidamento del servizio riscossione volontaria e coattiva dei contributi di bonifica e irrigazione, volta a contestare il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante in danno dell’operatore economico, la cui offerta risultava anormalmente bassa.
Ed infatti, in sede di verifica, il R.U.P., chiamato a valutare la congruità e l’affidabilità dell’offerta presentata dell’operatore economico, rilevava che il costo della manodopera, così come presentato in sede di gara, era drasticamente inferiore a quello emerso tramite giustificativi.
Di conseguenza, il procedimento di verifica si concludeva con una valutazione di “inaffidabilità complessiva” dell’offerta.
Sulla scorta di tale valutazione, il Collegio, chiamato a pronunciarsi sull’irragionevolezza di tale giudizio di incongruità e “complessiva inaffidabilità” riconosceva come la modifica dell’offerta fosse di per sé elemento sufficiente a determinare l’esclusione del concorrente, soprattutto nei casi in cui questa sia indotta a modificare l’offerta tecnica in sede di verifica di anomalia per “far quadrare i conti”, altrimenti compromessi da costi insostenibili in riferimento all’impegno contrattuale assunto in gara.
Pertanto, il divario così rilevante emerso tra i due importi ha comportato il rigetto dell’appello proposto dal concorrente economico da parte dei Giudici di Palazzo Spada perché ritenuto infondato.