Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2026, n. 4508 – Sul piano applicativo, «la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte» (Cons. Stato, Sez. III, n. 2066/2025; n. 8840/2025). Sarebbe illegittima l’individuazione, da parte della lex specialis, di specifiche tecniche aventi l’effetto di restringere in modo irragionevole la platea dei concorrenti ammessi.
La pronuncia origina da una procedura aperta indetta da un’Unione montana per l’affidamento della fornitura e posa di un nuovo tappeto sciatori presso il Comune di Sestriere, all’esito della quale la prima in graduatoria si è aggiudicata la commessa con 97 punti, a fronte degli 84 punti conseguiti dalla seconda classificata.
Quest’ultima, dopo aver inutilmente impugnato l’aggiudicazione dinanzi al T.A.R. per il Piemonte, ha proposto appello al Consiglio di Stato lamentando, per quanto qui rileva, la violazione della lex specialis, dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.5. Ad avviso dell’appellante, l’aggiudicataria andava esclusa per aver presentato un’offerta costituente aliud pro alio — sotto il profilo del rullo di trazione, di diametro non indicato e comunque inferiore a quello prescritto, del sistema di ancoraggio, composto da traversine prefabbricate in cemento armato in luogo dei blocchi richiesti, e del numero di telecamere, sette anziché nove — senza peraltro aver mai dichiarato l’equivalenza dei prodotti, equivalenza neppure valutata dalla Stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato ha, tuttavia, ritenuto non meritevole di accoglimento il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
I Giudici di Palazzo Spada hanno infatti rilevato che gli elementi tecnici enucleati dagli artt. 7 e 8 del capitolato costituivano caratteristiche meramente “indicative”, come si desumeva expressis verbis dallo stesso capitolato, il quale stabiliva che “le ditte concorrenti sono libere di proporre e progettare il tipo di nastro trasportatore per sciatori più conveniente nei riguardi della sicurezza e regolarità del funzionamento”, purché conforme alla normativa tecnica di settore (UNI EN 15700:2023).
In tale prospettiva, secondo il Collegio, simili prescrizioni non potevano ritenersi requisiti minimi indefettibili del bene, la cui carenza ne avrebbe imposto l’esclusione: in particolare, il diametro del rullo di trazione da 800 mm, «modellato sul prodotto dell’appellante», non integrava un requisito indefettibile. Del resto — osservano i Giudici — sarebbe illegittima l’individuazione, da parte della lex specialis, di specifiche tecniche aventi l’effetto di restringere irragionevolmente la platea dei concorrenti ammessi e “non rivolte al soddisfacimento di un effettivo bisogno” della Stazione appaltante.
Trovava quindi applicazione il principio di equivalenza, che attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, della libertà di iniziativa economica e del principio eurounitario di concorrenza, di cui costituisce corollario il favor partecipationis. Il relativo giudizio, peraltro, va condotto “non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte”.
È in questa cornice che si colloca il principio di diritto affermato dal Collegio, secondo cui il principio di equivalenza “ha un carattere etero-integrativo, idoneo a trovare applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o dalla domanda del concorrente”, incontrando il proprio limite “solo allorché l’offerta abbia ad oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste dalla legge di gara, risolvendosi in un inammissibile aliud pro alio”. Ne discende che le specifiche qualificate dalla stessa lex specialis come «indicative» non assurgono a requisiti minimi del bene e che la relativa valutazione può essere compiuta dalla commissione “anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto a quanto previsto dalla lex specialis”.
Tale valutazione, del resto, costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in caso di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti; sicché la relazione del RUP successiva alla gara non integra un’inammissibile motivazione postuma, bensì una legittima integrazione motivazionale volta a chiarire l’iter logico seguito dall’amministrazione.
Ne è derivato il rigetto dell’appello, con compensazione delle spese in ragione della complessità tecnica della controversia.



