TAR Lazio Roma sez. IV 20/4/2026 n. 7057 – La clausola della lex specialis che subordina la valorizzazione dell’esperienza specifica alla produzione di «apposita documentazione: Contratto, CEL, SAL, Certificato di pagamento» e dispone che «nel caso in cui non si evinca in modo oggettivo l’effettiva esecuzione, l’intervento stesso non sarà valorizzato ai fini del punteggio» è pienamente vincolante per la commissione giudicatrice, che non può attribuire punteggio ad un intervento privo di adeguata comprova documentale. Il principio del c.d. “once only” — come recepito dall’art. 18, comma 2, della l. n. 241/1990 e dall’art. 99 del d.lgs. n. 36/2023 — «opera esclusivamente sul piano della verifica dei requisiti e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche»: «l’obbligo di produzione documentale imposto dalla lex specialis non può essere eluso mediante il richiamo al principio del c.d. once only, il quale non opera nella fase valutativa dell’offerta tecnica, né può tradursi in un onere di ricerca documentale in capo alla commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi» (Cons. Stato, Sez. V, n. 8567/2025). Una diversa conclusione «determinerebbe un evidente vulnus ai principi di par condicio, trasparenza e imparzialità, traducendosi in un ingiustificato vantaggio per i concorrenti già in rapporto con la stessa amministrazione». Il certificato di regolare esecuzione formato successivamente alla presentazione dell’offerta è irrilevante: «deve farsi riferimento ai fini della verifica della completezza e regolarità della documentazione prodotta» esclusivamente alla documentazione esistente al momento della presentazione dell’offerta. Il contratto applicativo e l’elaborato di progetto, aventi contenuto meramente programmatico e descrittivo, non sono idonei a comprovare l’effettiva esecuzione dei lavori.
Con la pronuncia in commento il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ribadito che l’onere di produzione documentale previsto dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico non può essere eluso mediante il richiamo al principio del c.d. once and only, operante esclusivamente nella fase di verifica dei requisiti e non estensibile alla distinta valutazione dell’offerta.
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale ANAS, l’operatore economico secondo classificato ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, deducendo, con il secondo motivo di gravame, l’illegittimità del punteggio attribuito al primo classificato con riferimento al sub criterio di valutazione dell’offerta tecnica B.2.1. “Esperienza specifica”.
In particolare, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe valorizzato un intervento indicato dalla controinteressata in violazione della lex specialis, la quale subordinava l’attribuzione del punteggio – fino a un massimo di 14 punti – alla dimostrazione dell’esecuzione di tre interventi effettivamente “svolti ed effettivamente conclusi” ma solo ove “opportunamente comprovati da apposita documentazione: contratto , CEL, SAL, certificato di pagamento”, precisando altresì che, in mancanza di elementi oggettivi attestanti l’effettiva esecuzione, l’intervento non sarebbe stato valutato.
Invero, in relazione a uno dei tre interventi dichiarati, l’aggiudicataria ha prodotto un certificato di regolare esecuzione non riferibile al contratto applicativo e all’elaborato progettuale indicati, ma a lavorazioni completamente diverse, con conseguente inidoneità della documentazione ai fini della valorizzazione dell’esperienza pregressa.
La società aggiudicataria e l’amministrazione hanno tentato invano di qualificare tale carenza come meramente formale, sostenendo che i lavori pregressi fossero comunque stati eseguiti nei confronti della medesima stazione appaltante, che non avrebbe potuto disconoscerne l’esecuzione, anche sulla base del certificato pertinente prodotto ex post.
Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di censura, affermando che l’onere di allegazione e comprova degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio grava integralmente sul concorrente, e non può essere surrogato da attività integrative d’ufficio della Commissione aggiudicatrice, che si tradurrebbero in un ingiustificato vantaggio per gli operatori già in rapporto con la stessa l’amministrazione.
La ratio del principio del c.d. once and only è, del resto, quella di evitare che un medesimo documento già acquisito e protocollato debba essere richiesto più volte al medesimo operatore economico e opera solo sul piano della verifica dei requisiti (cfr. anche Cons. di St. sez. V, 4 novembre 2025, n. 8567), non potendo tradursi in un onere di ricerca documentale in capo alla commissione che deve attribuire i punteggi.
Né, come rilevato dal Collegio, dalla documentazione richiamata dall’amministrazione – costituita dal solo contratto applicativo e dall’elaborato progettuale – era possibile desumere l’effettiva esecuzione dell’intervento, “trattandosi di atti a contenuto meramente programmatico e descrittivo, inidonei a comprovare la concreta realizzazione delle lavorazioni”.
Pertanto, non trattandosi di una mera irregolarità formale, ma di una carenza idonea a incidere direttamente sull’attribuzione di un punteggio non coerente né giustificato, il Tribunale ha ritenuto fondato il gravame e ha concluso, per l’effetto, con la necessità di rinnovare la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, previa esclusione dell’intervento privo di adeguata comprova.



