Nel corso dell’audizione tenutasi l’8 luglio 2026 presso l’VIII Commissione della Camera, il Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, ha illustrato la posizione dell’Autorità in merito alla disciplina del project financing dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026, che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle operazioni di finanza di progetto a iniziativa privata. Secondo Busia, la decisione della Corte non rappresenta un esito inatteso, poiché ANAC aveva già evidenziato in passato come il diritto di prelazione producesse effetti restrittivi sulla concorrenza, scoraggiando la partecipazione di altri operatori economici e determinando, in molti casi, la presenza di un unico concorrente, con possibili ripercussioni negative sulla qualità delle proposte. L’obiettivo della riforma, secondo l’Autorità, dovrebbe essere quello di preservare l’attrattività del project financing come strumento di investimento, evitando però di attribuire al promotore un vantaggio eccessivo rispetto agli altri concorrenti.
A tal fine, Busia ha prospettato un duplice intervento: da un lato, consentire il superamento della proposta del promotore solo in presenza di offerte significativamente migliorative sotto il profilo tecnico, così da incentivare la presentazione di progetti di maggiore qualità; dall’altro, introdurre adeguate forme di compensazione per il promotore non aggiudicatario, prevedendo non solo il rimborso delle spese sostenute per la progettazione, ma anche un premio ulteriore volto a valorizzare l’attività ideativa svolta.
Con riferimento alle procedure già avviate, il Presidente di ANAC ha proposto una disciplina differenziata in funzione dello stato di avanzamento delle gare. Per le procedure già aggiudicate o in fase di esecuzione, ha ritenuto preferibile mantenerne gli effetti; per quelle in cui i termini di presentazione delle offerte siano scaduti ma la valutazione sia ancora in corso, ha prospettato il ricorso all’annullamento in autotutela; infine, nelle procedure in cui il termine per la presentazione delle offerte non sia ancora decorso, ha suggerito di prorogare i termini e modificare la documentazione di gara eliminando il diritto di prelazione, mediante un intervento legislativo accompagnato da un confronto con la Commissione europea.
L’audizione è stata inoltre l’occasione per formulare ulteriori proposte di revisione dell’istituto del partenariato pubblico-privato.
Tra queste, l’introduzione di una soglia minima per limitarne l’utilizzo ai soli affidamenti di maggiore rilevanza economica, la riduzione degli oneri documentali a carico degli operatori economici, il rafforzamento delle competenze delle stazioni appaltanti mediante soggetti specializzati e un sistema di qualificazione dedicato, nonché una più corretta allocazione dei rischi contrattuali, al fine di evitare che le criticità progettuali ed esecutive si traducano, di fatto, in un aggravio economico per il settore pubblico.
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