Cancrini e Partners

Neanche in base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici le categorie di opere scorporabili si possono ritenere tutte a qualificazione obbligatoria

Neanche in base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici le categorie di opere scorporabili si possono ritenere tutte a qualificazione obbligatoria

tar Emilia Romagna

TAR Trentino Alto-Adige, Bolzano, Sez. I, 6 marzo 2024, n. 62. Neanche in base al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) le categorie di opere scorporabili si possono ritenere tutte a qualificazione obbligatoria, dovendosi considerare come tali solo quelle tassativamente indicate dalla legge

Con la sentenza in commento, il TAR Bolzano, dopo ampia ed approfondita ricostruzione storica dell’istituto delle opere a qualificazione obbligatoria ha concluso affermando che l’equilibrio raggiunto dal legislatore con il D.Lgs. 36/2023, da un lato, consente “all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione”, mentre dall’altroimpone “il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari” (così il parere del Consiglio di Stato n. 3014/2013).

Dunque, il Collegio, ha ribadito che il predetto equilibrio non possa essere derogato nei casi concreti dalle stazioni appaltanti.

Ciò premesso, il TAR Bolzano, richiamando l’art. 100, comma 12, del d.lgs. 36/2023 e puntualizzando che “Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo”, ha statuito che le norme sulla qualificazione vanno lette in senso restrittivo, non potendosi aggiungere requisiti non espressamente previsti dalle stesse.

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale