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La clausola obbligatoria non comporta il diritto dell’appaltatore ad automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale

La clausola obbligatoria non comporta il diritto dell’appaltatore ad automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756. La clausola obbligatoria non comporta il diritto dell’appaltatore ad automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi in materia di revisione prezzi, confermando il principio secondo cui i risultati del procedimento di revisione prezzi sono espressione di una facoltà discrezionale che sfocia in un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse dell’appaltatore alla revisione del corrispettivo con il diverso interesse pubblico al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.

La fattispecie in esame verte sull’applicabilità della disciplina della revisione dei prezzi nei contratti pubblici di appalto di fornitura di beni e servizi, di cui al comma 4, art. 6, della legge n. 537/1993, come sostituito dall’art. 44 della legge n. 724/1994, applicabile ratione temporis al contratto di cui è causa, stipulato nel giugno 2002.

Tale disposizione prevede l’obbligo di inserimento nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa della clausola di revisione prezzi, indicando quale parametro di riferimento per il calcolo del quantum il miglior prezzo di mercato tra quelli rilevati dall’ISTAT per i principali beni e servizi acquisiti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Allo stesso modo, il successivo art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 ha previsto l’obbligo di introdurre nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa una clausola di revisione periodica del prezzo, da attivare a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base di costi standardizzati.

In altri termini, la determinazione della revisione dei prezzi viene effettuata all’esito di un’istruttoria condotta sulla base di un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che implica l’esercizio di un potere autoritativo a carattere discrezionale da parte dell’amministrazione nei confronti del privato contraente.

Ne consegue che la pretesa vantata dall’appaltatore non è assimilabile ad una posizione di diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice, bensì consiste nella titolarità di un mero interesse legittimo circa l’an della pretesa.

Una situazione di diritto soggettivo, tutt’al più, è configurabile in merito al quantum, ossia una volta intervenuto il riconoscimento di un compenso revisionale.

A tal riguardo, infatti, il Collegio rammenta come lo scopo principale dell’istituto della revisione prezzi sia quello di tutelare l’interesse pubblico ad acquisire prestazioni di servizi qualitativamente adeguate e, solamente in via mediata ed indiretta, quello di tutelare l’interesse dell’impresa a non subire significative alterazioni degli equilibri contrattuali per effetto delle variazioni dei costi verificatisi durante l’arco del rapporto contrattuale.

In definitiva, dunque, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, “l’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competente organi tecnici dell’Amministrazione, non comporta pertanto anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti”.

(Laura Gileno)

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