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Consiglio di Stato, Sez. VI, 22.3.2021, n. 2426

Consiglio di Stato, Sez. VI, 22.3.2021, n. 2426

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto insindacabile il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza della concessionaria tesa ad ottenere la revisione tariffaria di un servizio pubblico.

In primo luogo, il Collegio ha ricordato che il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi proprio per l’assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Invero, mentre l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale da cui trae la propria remunerazione.

È, dunque, insito nel meccanismo causale della concessione che la fluttuazione della domanda del servizio costituisca un rischio traslato in capo al concessionario, anzi costituisca il rischio principale assunto dal concessionario.

Del resto, per costante giurisprudenza nelle concessioni di servizi vige il principio dell’ordinaria invariabilità del canone, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della revisione dei prezzi, proprio invece degli appalti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27.3.2013, n. 1755).

Anche a voler ammettere astrattamente la revisione dei profili economici concordati con il concedente, questa richiederebbe comunque la comprovata ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore. Non sarebbero, viceversa, sufficienti all’uopo mere fluttuazioni della domanda, dato fisiologico di ogni mercato, che l’operatore economico non può non considerare come aspetto caratterizzante, intrinseco ed ineliminabile del contesto in cui opera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19.8.2016, n. 3653).

Il Consiglio di Stato ha, peraltro, rilevato come nel caso di specie la convenzione preveda quale unica forma di modifica della tariffa l’adeguamento annuale in base al tasso di inflazione programmatico ossia un mero adeguamento del prezzo al costo della vita. A contrario, dunque, non può ammettersi alcuna ipotesi di incremento della tariffa in termini di reale vantaggio per il concessionario.

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