TAR Lazio-Roma sez. II 21.10.2025 n. 18093 Alla stregua del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e della clausola di buona fede, deve, invero, considerarsi inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che dimostrerebbe, in primo luogo, l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dal ricorrente, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c.
Nel caso sottoposto allo scrutinio del TAR Lazio, all’esito dell’espletamento di una gara pubblica, la Stazione Appaltante, escluse la prima, la seconda e la terza classificata, aveva aggiudicato la commessa all’impresa che si era originariamente collocata quarta in graduatoria. Dunque, con il ricorso introduttivo del giudizio, la quinta classificata aveva censurato il provvedimento di aggiudicazione, dolendosi della asserita incongruità del costo della manodopera indicato dall’impresa aggiudicataria nella propria offerta economica.
Ebbene, il TAR Lazio, avendo accertato in fatto che la ditta ricorrente aveva a propria volta indicato un costo inferiore rispetto a quello contestato all’impresa aggiudicataria, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto lo stesso dimostrerebbe, in primo luogo, l’illegittimità della situazione soggettiva vantata in giudizio dalla ricorrente.
In particolare, ad avviso del Collegio “una simile impugnativa viola il generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, che, ai sensi dell’art. 2 Cost. e dell’art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto”.
Pertanto, secondo il TAR, “deve escludersi che il ricorrente possa venire contra factum proprium per ragioni meramente opportunistiche e che la tutela giurisdizionale venga in tal modo strumentalizzata per la protezione di un interesse sostanzialmente illegittimo (in tal senso, su un caso analogo v. Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10362 e la giurisprudenza ivi richiamata)”



