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L’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

TAR Campania

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 17 novembre 2023, n. 6325. L’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comporta l’esplicazione di compiti di natura prettamente intellettuale

Con la sentenza in esame, il TAR Campania si è pronunciato sul tema della natura dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione con il quale la Stazione appaltante aveva affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in favore del RTP classificatosi al primo posto della graduatoria, domandandone l’annullamento per la mancata indicazione del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016.

Dunque, secondo la ricorrente, il servizio in esame avrebbe dovuto essere qualificato come attività di tipo materiale, prevedendo l’impiego di personale dipendente che, tra l’altro, lo stesso RTP aggiudicatario aveva incluso nel proprio gruppo di lavoro, computando anche gli oneri di sicurezza.

Tuttavia, il TAR ha respinto le censure della ricorrente, ritenendo che “l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comporta l’esplicazione di compiti di natura prettamente intellettuale per i quali, come riconosciuto in giurisprudenza, il professionista che partecipi alla gara ad evidenza pubblica non può essere tenuto a indicare i costi della manodopera”.

Tale attività viene qualificata come di natura intellettuale poiché comporta lo svolgimento di compiti che richiedono “un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate”.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, “a nulla rileva che l’espletamento dell’incarico professionale possa far ricorso all’ausilio di collaboratori, la cui remunerazione resta confinata nell’ambito dei rapporti tra il professionista e l’incaricato, la cui attività è complementare alla prestazione prevalente a cui occorre avere riguardo”.

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