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L’affidamento diretto è soggetto al rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.lgs. 50/2016

L’affidamento diretto è soggetto al rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.lgs. 50/2016

tar Emilia Romagna

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16 febbraio 2023, n. 52. L’affidamento diretto è soggetto al rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.lgs. 50/2016

Il TAR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 52 del 16 febbraio 2023, ha affrontato la questione dell’applicabilità all’affidamento diretto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e del conseguente obbligo della Stazione appaltante di motivare la scelta di aggiudicazione in favore di un operatore economico.

Con specifico riferimento al caso di specie, in una procedura con affidamento diretto, previa indagine di mercato, ex art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., erano pervenuti alla Stazione Appaltante tre preventivi.

L’impresa che aveva offerto il preventivo più basso, a fronte dell’affidamento in favore del RTI che aveva presentato un preventivo più elevato, impugnava il provvedimento di aggiudicazione, lamentandone l’illegittimità per difetto di motivazione e per la violazione del principio di economicità e di concorrenza.

Il TAR ha accolto il ricorso evidenziando che “la procedura di affidamento è soggetta al “rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 16 luglio 2020, n. 76] ovvero dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché a quelli di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, (…) pubblicità (…) (art. 30, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)””.

Inoltre, secondo il Collegio, nonostante la norma da ultimo citata precisa che “il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio”, in nessun documento o atto  relativo al procedimento “sono rinvenibili elementi in grado di dare contezza delle ragioni per cui il criterio del minor prezzo, che avrebbe dovuto governare la procedura, è stato disatteso.

In conclusione, la Stazione Appaltante “ha disatteso l’onere minimo di giustificare le ragioni della scelta del fornitore, cui – come sottolineato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella decisione n. 1108 in data 15 febbraio 2022, che pur essa ha richiamato nel provvedimento di affidamento – era pacificamente tenuta”.

Pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

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