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“Fornitura senza posa in opera”: l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 esclude l’obbligo per l’operatore economico di indicare separatamente i costi della manodopera

“Fornitura senza posa in opera”: l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 esclude l’obbligo per l’operatore economico di indicare separatamente i costi della manodopera

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. III 19/1/2026 n. 1043 – Negli appalti qualificati come “fornitura senza posa in opera”, l’art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 esclude l’obbligo per l’operatore economico di indicare separatamente i costi della manodopera. Ne consegue che, in caso di produzione svolta integralmente all’estero, la stazione appaltante non è tenuta a verificare il rispetto dei minimi retributivi dei contratti collettivi nazionali italiani, rilevando esclusivamente la sostenibilità complessiva dell’offerta in relazione al contesto produttivo di riferimento.

Con la sentenza in commento, il Tribunale amministrativo si è pronunciato sulla legittimità dell’aggiudicazione di una procedura avente ad oggetto una fornitura senza posa in opera, da eseguirsi presso sedi produttive ubicate all’estero, contestata dalla seconda classificata sotto il profilo dell’incongruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, con particolare riferimento al costo della manodopera.

La ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria finale, ha impugnato la determinazione di aggiudicazione nonché gli atti presupposti e connessi, formulando domanda di annullamento e di subentro nel contratto, oltre che domanda cautelare, deducendo che le voci di costo poste a raffronto tra l’offerta dell’aggiudicataria e la stima della stazione appaltante non sarebbero state omogenee, con conseguente alterazione degli scostamenti percentuali, soprattutto in relazione alle ore di lavoro stimate e alle qualifiche impiegate. In tale prospettiva, è stata altresì denunciata l’omessa indicazione separata del costo della manodopera e il mancato rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL Metalmeccanica Industria.

Il tribunale con ordinanza cautelare n. 3972 del 18 luglio 2025 ha ritenuto le censure assistite da apprezzabili profili di fondatezza, disponendo la riedizione del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, all’esito della quale, tuttavia, l’Amministrazione ha confermato l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico originariamente selezionato, provvedimento nuovamente impugnato dalla seconda classificata con motivi aggiunti.

Il giudice, nel decidere il merito della controversia, muove dalla qualificazione dell’affidamento come fornitura senza posa in opera e conferma l’interpretazione dell’Amministrazione, più conforme al dettato normativo, secondo la quale tale qualificazione rileva ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile con riguardo alla verifica dell’anomalia o congruità dell’offerta, all’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e al regime delle soglie retributive minime.

Nella tipologia contrattuale come quella di specie, da eseguirsi integralmente all’estero presso gli impianti produttivi dell’operatore economico aggiudicatario, eccetto per le operazioni di trasporto e consegna del bene finito,  l’oggetto dell’obbligazione si esaurisce nella realizzazione e consegna di un bene complesso, con conseguente rilevanza decisiva ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta.

In particolare, il Collegio richiama l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, il quale esclude espressamente l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera nelle forniture senza posa in opera, precisando che la previsione è coerente con la ratio della norma, che non impone alla stazione appaltante di svolgere verifiche sulle strutture produttive estere dell’operatore economico, né di controllare il rispetto di trattamenti retributivi disciplinati da ordinamenti giuslavoristici diversi da quello nazionale.

Muovendo da tale presupposto, il giudice esclude che l’omessa indicazione separata del costo della manodopera potesse costituire causa di illegittimità dell’offerta e chiarisce che, nel caso di specie, non era dovuta alcuna verifica sul rispetto dei minimi retributivi dei contratti collettivi nazionali italiani, trattandosi di attività produttive svolte integralmente all’estero.

Il Tribunale rileva, peraltro, che il costo del lavoro è stato comunque considerato e valutato in sede di verifica della congruità dell’offerta, ove la Commissione giudicatrice ha esaminato le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria, in relazione alle condizioni retributive vigenti nel Paese di produzione e al contesto produttivo di riferimento.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio respinge le censure proposte, ritenendo legittima la verifica di congruità svolta dalla stazione appaltante e confermando che, nelle forniture senza posa in opera eseguite integralmente all’estero, l’ambito del controllo non si estende alla verifica dei minimi retributivi nazionali, ma resta circoscritto alla sostenibilità economica dell’offerta.

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