Nella sezione del sito dell’ANAC dedicata alle FAQ sul nuovo Codice dei contratti pubblici è stata pubblicata una FAQ relativa all’art. 108, co. 9 del Codice.
In particolare, di fronte al quesito con il quale si domandava se l’art. 108, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023 – in base al quale nell’offerta economica l’operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali – sia applicabile anche alle gare a prezzo fisso, l’Autorità ha fornito una risposta affermativa, avendo ritenuto che “anche nelle gare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza”.
Infatti, secondo l’ANAC, “Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera”.
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