Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 02/08/2021, n. 5652, si è pronunciato sulla fattispecie per cui l’omessa pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con l’indicazione della ditta aggiudicatrice e i risultati di gara possa configurare un vizio tale per cui si debba procedere all’annullamento dell’intera procedura.
Si legge in Sentenza come tale motivo di ricorso risulti infondato “…. considerato che l’evidente funzione delle comunicazioni previste dall’art. 76 cit. si esplica sul piano delle misure di conoscenza degli atti adottati dalla stazione appaltante, nei confronti degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura; e la violazione di tali obblighi di comunicazione non si traduce in un vizio di legittimità della procedura, potendo incidere eventualmente solo sul decorso dei termini per l’impugnazione degli atti della gara”.
Di seguito il link alla pronuncia