Cancrini e Partners

Consiglio di Stato sez. III 14/4/2026 n. 2969

Consiglio di Stato sez. III 14/4/2026 n. 2969

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

In presenza di una clausola del disciplinare di gara che richiede il possesso di un requisito esperienziale formulato in termini generici, senza alcun riferimento a limitazioni dirette ad escludere la valutabilità di un requisito “analogo” e senza pretendere l’identità assoluta tra le pregresse esperienze e il servizio oggetto di affidamento, il principio del favor partecipationis e il principio del risultato (da ultimo scolpiti nel d.lgs. n. 36/2023) impongono un’interpretazione sostanzialista, attenta al dato teleologico e alla prospettiva funzionale, orientata ad ampliare la platea degli offerenti e a far prevalere l’effettività delle prestazioni rispetto a mere formulazioni terminologiche o titoli formalistici (Cons. Stato, Sez. V, nn. 1924/2024 e 4307/2025; Sez. V, n. 9510/2024).

La pronuncia in commento trae origine da una procedura ristretta indetta per l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ad un nuovo polo ospedaliero universitario regionale, con opzione per l’affidamento della Direzione lavori in fase esecutiva.

In particolare, il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un RTP contestando il possesso, in capo all’aggiudicatario, del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara per la prestazione opzionale di Direzione lavori.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che la documentazione prodotta dall’aggiudicatario non fosse idonea a dimostrare il possesso del requisito richiesto, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado chiarendo, anzitutto, che la clausola del disciplinare doveva essere interpretata secondo un criterio sostanzialistico e funzionale, non potendosi pretendere una piena identità formale tra le pregresse esperienze professionali dichiarate e il servizio di Direzione lavori oggetto dell’eventuale affidamento.

In particolare, il Collegio ha evidenziato che la disposizione di gara presentava una formulazione generica, “palesemente priva di qualsiasi riferimento a limitazioni dirette ad escludere la valutabilità di un requisito esperienziale “analogo” alla direzione lavori e, comunque, orientate a pretendere l’identità assoluta tra le pregresse esperienze e il servizio oggetto di affidamento”.

Da tale premessa è derivata l’erroneità dell’interpretazione restrittiva operata dal TAR, in quanto non coerente né con il dato testuale della lex specialis, né con i principi generali che governano la materia dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato ha richiamato, in particolare, il principio del favor partecipationis, che impone, in presenza di clausole ambigue o suscettibili di più interpretazioni, una lettura volta ad ampliare la platea degli operatori economici, nonché il principio del risultato, di valorizzare “l’effettività delle prestazioni e degli obiettivi raggiunti rispetto a mere formulazioni terminologiche o titoli formalistici”.

La pronuncia in esame ha evidenziato, altresì, che il requisito controverso riguardava una prestazione solo eventuale ed opzionale, collocata “al di fuori del focus dell’affidamento”, rappresentato, invece, dal servizio di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Particolare rilievo ha assunto, inoltre, la circostanza che molte delle certificazioni prodotte dall’aggiudicatario si riferivano a prestazioni rese nell’ambito di commesse eseguite all’estero, non valutabili secondo rigidi canoni definitori propri del diritto interno.

In tale prospettiva, secondo il Collegio, “l’inidoneità del requisito allegato non può essere desunta dalla non perfetta corrispondenza della nomenclatura del servizio con l’incarico di Direzione lavori oggetto di affidamento”.

In altre parole, la lex specialis deve essere “affrancata da una lettura rigida e formalistica” e interpretata secondo una prospettiva teleologica e funzionale, orientata al “raggiungimento del massimo risultato utile” e al principio di buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha esaminato altresì il tema della documentazione integrativa prodotta in giudizio dall’aggiudicatario, ritenendo che la stessa potesse essere valorizzata ai fini della dimostrazione del requisito controverso.

Secondo il Collegio, infatti, laddove l’operatore economico abbia già prodotto in gara documenti ed elementi a comprova del requisito, è consentita, in sede processuale, la produzione di elementi ulteriori che, “in chiave di specificazione”, contribuiscano a chiarire l’infondatezza della tesi avversaria.

Anche laddove tale integrazione fosse ricondotta al soccorso istruttorio processuale, la stessa sarebbe comunque ammissibile, trattandosi di documentazione volta ad attestare circostanze preesistenti e non ad introdurre requisiti nuovi o sopravvenuti.

Nel caso di specie, infatti, il RTP aggiudicatario si era limitato a chiarire dati quantitativi relativi a servizi già dichiarati e a richiamare ulteriori incarichi rientranti nel periodo utile, senza modificare la composizione soggettiva del raggruppamento né far valere requisiti maturati successivamente.

La sentenza de qua si è soffermata, infine, sui limiti del sindacato giurisdizionale in ordine alla valutazione dei requisiti tecnico-professionali.

Il Collegio ha censurato il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, che ha operato una verifica estesa al contenuto dei certificati di regolare esecuzione, con “diffuse considerazioni di ordine tecnico”.

Ebbene, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale verifica abbia oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale, risolvendosi in una autonoma valutazione del contenuto tecnico delle certificazioni prodotte e, dunque, in un apprezzamento sostitutivo rispetto a quello spettante alla stazione appaltante.

La pronuncia in esame appare, dunque, molto rilevante poiché riafferma la centralità di un approccio sostanzialistico nella verifica dei requisiti di partecipazione, soprattutto nei casi in cui la lex specialis non contenga prescrizioni puntuali e restrittive, e conferma la necessità di evitare letture meramente formalistiche o nominalistiche delle esperienze professionali dichiarate dagli operatori economici.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e confermando l’aggiudicazione in favore dell’appellante, ritenuto in possesso dei requisiti richiesti.

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale