Cancrini e Partners

L’indicazione di un giovane professionista con la qualifica di “supporto alla progettazione” non inficia il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis

L’indicazione di un giovane professionista con la qualifica di “supporto alla progettazione” non inficia il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. V 20/2/2026 n. 1345 – In tema di appalto integrato ex art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, l’indicazione di un giovane professionista con la qualifica di “supporto alla progettazione” non inficia il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis, qualora sussista l’espresso impegno formale a far sottoscrivere al medesimo gli atti di progettazione; la dicitura relativa alla “qualifica” deve intendersi riferita al ruolo interno all’organizzazione professionale e non esclude l’espletamento di attività tecnico-amministrative o di valutazione economica, comunque riconducibili alla nozione ampia di progettazione

La vicenda in questione trae origine dal ricorso proposto da SI.CAR. s.r.l., in proprio e quale mandataria di costituendo RTP, avverso l’aggiudicazione disposta dalla Centrale unica di committenza dell’Area nolana in favore del Consorzio stabile Agoraa s.c.a r.l., nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento congiunto, ex art. 44 del d.lgs. n. 36/2023, della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione del “corridoio ecologico dei Regi Lagni” per conto del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo plurimi profili di illegittimità, tra cui: la non corretta indicazione del giovane professionista nel RTP dei progettisti dell’aggiudicataria; il difetto del requisito dei “servizi di punta” in capo al raggruppamento incaricato della progettazione; l’omessa sottoscrizione degli elaborati dell’offerta tecnica da parte di un tecnico abilitato; nonché ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale.

Il Tar Campania – Napoli ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato improcedibile quello incidentale. Avverso tale decisione Sicar ha proposto appello principale e Agoraa appello incidentale.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi gli appelli.

Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione della disciplina sul giovane professionista, rilevando che, nonostante la dicitura “supporto alla progettazione”, la professionista era stata espressamente indicata tra i soggetti che avrebbero firmato gli atti di progettazione, sicché l’impegno assunto risultava conforme al disciplinare e alla normativa di settore.

Con riferimento al requisito dei servizi di punta, il Collegio ha richiamato i principi di proporzionalità e massima partecipazione, evidenziando come la nozione di “servizi analoghi” delineata dal disciplinare fosse ampia e ancorata alla complessità degli interventi più che alla loro identità tipologica. Ha quindi ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante circa l’analogia dei servizi indicati, inclusi quelli relativi a centrale idroelettrica, ampliamento di discarica, interventi di forestazione e partecipazione a concorso di progettazione, non ravvisando irragionevolezze né carenze istruttorie. Ha inoltre osservato che il requisito economico risultava comunque soddisfatto in termini complessivi.

Quanto alla censura sull’omessa sottoscrizione delle migliorie da parte del progettista, il Consiglio ha ribadito, in linea con l’Adunanza Plenaria, che nel sistema dell’appalto integrato il progettista indicato non assume la veste di concorrente, ma di ausiliario del medesimo; pertanto, in assenza di espressa previsione della lex specialis, era sufficiente la sottoscrizione dell’offerta da parte del legale rappresentante dell’operatore economico.

Ha altresì confermato la statuizione relativa al contributo unificato, affermando che, in caso di rigetto del ricorso principale e improcedibilità dell’incidentale, l’onere del contributo segue la soccombenza della ricorrente principale.

In conclusione, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi, ha respinto gli appelli e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, compensando le spese del giudizio di secondo grado.

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