TAR Campania Napoli sez. I 12/12/2025 n. 8061 – Il principio di invarianza (secondo cui le variazioni post-aggiudicazione non producono conseguenze sugli altri lotti) è una regola derogatoria e speciale applicabile principalmente alle procedure a prezzo più basso per il calcolo della soglia di anomalia. Esso non può essere esteso a paralizzare l’ordinario meccanismo della regressione procedimentale nelle procedure OEPV, dove l’annullamento di un’aggiudicazione implica l’obbligo della S.A. di rideterminare le graduatorie e i vincoli sugli altri lotti.
La sentenza in esame trae origine da una procedura a evidenza pubblica indetta da ASIA Napoli S.p.A., società in house del Comune di Napoli, avente ad oggetto l’affidamento, mediante procedura aperta sottosoglia e suddivisione in due lotti di pari valore economico, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili aziendali, da eseguirsi attraverso la conclusione di accordi quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte, entrambe le graduatorie vedevano la medesima impresa collocarsi al primo posto, seguita dalla Archivolto S.r.l. e dalla ricorrente; in applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, volto a impedire l’affidamento di più lotti al medesimo concorrente, il Lotto 2 veniva assegnato all’operatore che aveva presentato il maggior ribasso per tale lotto, mentre il Lotto 1 veniva attribuito alla seconda classificata.
Nei confronti dell’aggiudicataria del Lotto 2 veniva quindi attivato il sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, conclusosi con un giudizio di congruità espresso dal Responsabile Unico del Progetto. Avverso tale valutazione e contro gli esiti della gara relativi al Lotto 2 proponeva ricorso la terza classificata, deducendo plurimi profili di illegittimità, incentrati, da un lato, sull’asserita violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e della par condicio competitorum, per avere l’aggiudicataria modificato in sede di giustificazioni i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza, e, dall’altro, su l’inattendibilità complessiva dell’offerta sotto il profilo della sostenibilità economica, lamentando un difetto di istruttoria e un’erronea applicazione dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici.
Costituitesi in giudizio la Stazione Appaltante e la controinteressata, entrambe eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sul presupposto che l’eventuale accoglimento delle censure non avrebbe condotto all’aggiudicazione del lotto in favore della ricorrente, ma avrebbe determinato un mero scorrimento della graduatoria a beneficio della seconda classificata, non avendo la ricorrente contestato anche la posizione di quest’ultima. Il Collegio ha ritenuto fondata tale eccezione, escludendo l’operatività, nel caso di specie, del c.d. principio di invarianza di cui all’art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, chiarendone la natura eccezionale e la limitata applicabilità alle sole procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più basso e caratterizzate dalla determinazione della soglia di anomalia. In difetto di tali presupposti, l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione avrebbe comportato la regressione procedimentale e la rideterminazione delle graduatorie dei lotti, con conseguente attribuzione del Lotto 2 alla seconda classificata, rendendo pertanto privo di utilità concreta l’interesse azionato dalla ricorrente, terza graduata.
Pur dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di interesse, il Tribunale ha nondimeno proceduto, per ragioni di completezza, all’esame delle censure di merito, giudicandole infondate. In particolare, è stato escluso che la rimodulazione del costo della manodopera in sede di giustificazioni integrasse una modifica sostanziale dell’offerta, evidenziandosi come l’eventuale fruizione di sgravi contributivi non incida sulla struttura del costo dichiarato e come, in presenza di un accordo quadro, la quantificazione delle singole voci economiche assuma carattere meramente prognostico e suscettibile di successiva specificazione nei contratti attuativi. Analoghe considerazioni sono state svolte con riferimento agli oneri della sicurezza, ritenendosi che l’indicazione iniziale fosse frutto di un’erronea lettura del modello di offerta e che la successiva distinzione tra oneri non ribassabili e costi aziendali interni non avesse inciso sull’affidabilità complessiva dell’offerta.
Il Collegio ha infine ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia, circoscritto al riscontro di evidenti profili di illogicità o irragionevolezza, non ravvisabili nel caso di specie, anche alla luce dell’utile d’impresa dichiarato, seppur contenuto, ma ritenuto compatibile con la sostenibilità economica dell’offerta secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali. Per tali ragioni, il ricorso è stato definitivamente dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda.



