TAR Campania Napoli sez. VII 10/3/2026 n. 1645 – In materia di procedure pubbliche di appalto e concessioni, non è necessario provare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria; le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che una qualsiasi violazione degli obblighi di matrice sovranazionale consente all’impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell’ente aggiudicatore e dunque della imputabilità soggettiva della lamentata violazione.
La controversia trae origine dalla procedura di gara indetta dal Comune di Sorrento nel 2016 per l’affidamento in concessione, per la durata di sei anni, dell’attività di spettacolo viaggiante denominata “Trenino lillipuziano”.
L’aggiudicazione veniva impugnata davanti al TAR Campania, che tuttavia respingeva il ricorso con sentenza n. 2933/2021. La decisione veniva successivamente riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9124/2023, il quale riconosceva l’erroneità della valutazione della commissione di gara per mancata attribuzione di un ulteriore punto alla seconda classificata nonché ricorrente, relativo alla disponibilità di personale di madrelingua ucraina.
Il Consiglio di Stato affermava che, ove tale punteggio fosse stato correttamente attribuito, si sarebbe verificata una situazione di parità tra i due concorrenti – l’aggiudicatario e la seconda classificata nonché ricorrente – nella quale avrebbe dovuto prevalere la ditta ricorrente in virtù della maggiore anzianità di appartenenza alla categoria prevista dalla lex specialis.
A seguito di tale pronuncia gli eredi del titolare della ditta proponevano azione di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Sorrento, chiedendo il ristoro del lucro cessante derivante dalla mancata aggiudicazione della concessione.
La pronuncia de qua, pertanto, si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire l’effettività della tutela degli operatori economici nelle procedure di gara.
Il TAR, difatti, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione.
In particolare, con riferimento all’elemento soggettivo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, non è necessario dimostrare la colpa dell’amministrazione aggiudicatrice. Il diritto al risarcimento discende infatti dalla violazione delle norme di matrice euro-unitaria poste a tutela dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.
Quanto alla quantificazione del danno, tuttavia, Il Collegio ha quindi proceduto ad una valutazione equitativa in quanto ha ritenuto inattendibili i criteri di stima prodotti dai ricorrenti.
Nella valutazione della quantificazione del danno, poi, il Collegio ha ribadito i criteri fondamentali in tema di risarcimento.
In primo luogo, il danno risarcibile coincide con l’interesse positivo, comprensivo del mancato profitto e, in astratto, del danno curriculare.
In secondo luogo, incombe sul danneggiato l’onere di provare sia l’esistenza sia l’ammontare del danno e, pertanto, non è ammissibile l’applicazione automatica del criterio del 10% dell’importo a base d’asta.
Infine, quanto al danno curriculare si richiede una specifica dimostrazione del pregiudizio subito.
Pertanto, in relazione a quanto da ultimo rappresentato, sebbene sia stato risarcito l’interesse positivo in via equitativa, di contro è stata esclusa la risarcibilità del danno curriculare, per mancata prova della concreta incidenza della mancata aggiudicazione sulla capacità competitiva dell’impresa.



