Cancrini e Partners

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 31.03.2021, n. 843

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 31.03.2021, n. 843

TAR Lombardia

Con la sentenza in rassegna, il TAR per la Lombardia ha dato applicazione al principio, condiviso da consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 7.7.2018, n. 4849), secondo cui nell’interpretare le clausole dei bandi di gara ci si debba parametrare ai medesimi criteri cristallizzati all’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti che impongono di accordare preminenza alle espressioni letterali qualora chiare e contenute nel bando.  Resta precluso ogni ulteriore procedimento ermeneutico per individuare pretesi significati ulteriori e, in particolar modo, ogni estensione analogica diretta a desumere significati inespressi e impliciti, potenzialmente suscettibile di eludere le guarentigie di ordine comunitario che governano il settore dei contratti pubblici e che si prefiggono di tutelare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione.

Seguendo questa logica, il giudice amministrativo, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, ha ritenuto che l’interpretazione sostenuta dalla commissione di gara – che dalla previsione della lex specialis richiedente unicamente la presenza di un algoritmo di trattamento delle aritmie inferiva l’ulteriore prescrizione non espressa che, al verificarsi dell’episodio aritmico, detto algoritmo dovesse essere avviato dal dispositivo stesso in modo automatico – si ponesse in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e della concorrenza, giacché aveva l’effetto concreto di integrare indebitamente (oltre il chiaro dato letterale) il significato della clausola della legge di gara.

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale