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TAR Toscana, Firenze, Sez. III, del 28.09.2020, n. 1117

TAR Toscana, Firenze, Sez. III, del 28.09.2020, n. 1117

TAR Toscana

Con la sentenza in commento il TAR Toscana ha ricordato che “La giurisprudenza, oramai da tempo e sulla scorta dell’indirizzo nomofilattico dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 20 luglio 2015, n. 8, ma già l’affermazione era contenuta nella precedente sentenza 7 aprile 2011, n. 4), si è condivisibilmente attestata nel senso di ritenere che, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali di partecipazione debbono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. La perdita dei requisiti, ancorché temporanea, impone l’esclusione del concorrente dalla gara (da ultimo, e con riferimento a procedure sottoposte al d.lgs. n. 50/2016, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2443; id., 17 marzo 2020, n. 1918; id., 19 febbraio 2019, n. 1141).

Il principio della continuità nel possesso dei requisiti ha, come corollario, che l’amministrazione procedente è sempre legittimata, ed anzi tenuta, a controllare la permanenza dei requisiti medesimi in capo alle imprese concorrenti. Queste, specularmente, sono onerate di comunicare le eventuali variazioni della propria situazione proprio per consentire all’amministrazione di effettuare le doverose verifiche circa l’affidabilità e serietà degli operatori economici in gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 2231; id., 19 dicembre 2012, n. 6539)”.

Premesso quanto sopra, nella stessa sentenza il TAR ha rilevato che “…l’onere dei concorrenti di aggiornare le proprie dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara sorga al momento stesso della sopravvenienza di circostanze potenzialmente incidenti sul possesso dei requisiti di partecipazione e, come tali, oggetto di obbligatoria comunicazione alla stazione appaltante”.

Peraltro, nella sentenza in esame, si rileva l’oggettiva impossibilità per il concorrente di ottemperare all’obbligo di aggiornamento con riferimento al possesso dei requisiti generali del subappaltatore, dato che “La visura del casellario giudiziale non è… nella disponibilità del concorrente che intenda verificare i precedenti penali dei propri subappaltatori (non a caso, la giurisprudenza citata dalle ricorrenti principali si riferisce a casi nei quali l’operatore economico, escluso per non aver dichiarato l’esistenza di condanne penali rilevanti, aveva omesso di acquisire la visura delle iscrizioni a carico proprio, e non di terzi: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 1013)”.

Sicché, nella sentenza in esame è affermato il principio secondo il quale, nel caso sia dimostrata l’oggettiva impossibilità di provvedere al predetto obbligo di aggiornamento, deve ritenersi legittima la mancata adozione del provvedimento di esclusione del concorrente.

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