L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente n. 10 approvato dal Consiglio di Anac del 6 maggio 2026, ha affrontato il tema centrale del bilanciamento tra diritto di accesso e riservatezza, evidenziando come la stazione appaltante, per consentire all’operatore economico interessato di contestare la correttezza del procedimento, non debba oscurare alcun dato, notizia o informazione dell’offerta tecnica. La ratio risiede, da un lato, nella strumentalità e indispensabilità di tali documenti, dall’altro nella prevalenza dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela di altri interessi quali la privacy e la tutela dei segreti tecnici e commerciali.
Un’eccezione è prevista con riferimento all’offerta tecnica, la quale può essere oscurata, in tutto o in parte, qualora l’operatore economico abbia formulato specifiche ragioni di riservatezza e queste siano state accolte, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), e dell’art. 36, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
Come espressamente stabilito dall’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, ai candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi è riconosciuta l’ostensibilità integrale dei documenti relativi all’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, dei verbali, degli atti, dei dati e delle informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché della documentazione riguardante gli operatori economici collocati nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuali richieste di oscuramento da parte degli operatori economici.
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