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Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2021

Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2021

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire il proprio consolidato orientamento per il quale il giudizio sull’anomalia dell’offerta postula un apprezzamento globale circa la sua affidabilità e consente compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica, ferma restando la sua immodificabilità strutturale: è vietata, infatti, nella fase di controllo dell’anomalia una radicale, indiscriminata e arbitraria modificazione postuma della composizione dell’offerta, che ne alteri l’equilibrio economico, allocando diversamente rilevanti voci di costo tramite le giustificazioni fornite, con il solo limite del rispetto del saldo complessivo.

Diversamente opinando, si finirebbe per snaturare completamente la funzione e i caratteri del subprocedimento di anomalia, trasformando inammissibilmente le giustificazioni, che, nella disciplina legislativa di riferimento, servono a chiarire le ragioni della serietà e della congruità dell’offerta economica, in occasione, secundum eventum, per una sua libera rimodulazione, per mezzo di una scomposizione e di una diversa ricomposizione delle sue voci di costo, che implicherebbe, peraltro, oltre ad una evidente lesione delle esigenze di stabilità ed affidabilità dell’offerta, anche una violazione della par condicio tra i concorrenti (in tal senso Cons. di Stato, Sez. III, 10.3.2016, n. 962; Cons. Stato, Sez. V, 24.4.2017, n. 1896).

Del resto “il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile” (così Cons. di Stato, Sez. V, 7.3.2019, n. 1565, che richiama Sez. VI, 6.2.2012, n. 636 e Sez. V, 12.3.2009, n. 1451; in tal senso, si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 8.1.2019, n. 171), così che in sede di giustificazioni non possono essere apoditticamente rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla Stazione appaltante su alcune voci di costo (cfr. Cons. Stato, VI, 7 febbraio 2012, n. 636).

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