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Tar Abruzzo, Consorzi Stabili: il “cumulo” dei requisiti è legittimo

Tar Abruzzo, Consorzi Stabili: il “cumulo” dei requisiti è legittimo

Esclusione in caso di divieto di aggiudicazione di più lotti

Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 16/03/2023, n. 140. Consorzi Stabili: il “cumulo” dei requisiti è legittimo

Con la sentenza in commento, il TAR Abruzzo accoglie il ricorso del Consorzio stabile avverso il disciplinare di gara per un appalto del servizio di pulizie, confermando quel filone giurisprudenziale (peraltro recentemente messo in discussione da Consiglio di Stato, sez. V, n. 7360/2022) secondo cui è legittimo il cumulo alla rinfusa, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

In particolare, il disciplinare prescriveva, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta e in dichiarata applicazione dell’art. 47, d.lgs n. 50/2016, che il requisito dell’iscrizione nella fascia di classificazione richiesta ex d.m. n. 274/1997 dovesse essere posseduto sia dal consorzio che dalle imprese consorziate.

Alla base dell’accoglimento del giudice amministrativo vi è la considerazione che, come condivisibilmente sostenuto dal ricorrente, gli istituti del consorzio e del raggruppamento temporaneo di imprese perseguono la finalità di consentire la partecipazione alle gare pubbliche a imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, ma possono cumulare i requisiti di cui dispongono con quelli di altre imprese fino a soddisfare il livello di qualificazione richiesto. Richiedere dunque a tutte le imprese aggregate in consorzio o RTI il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara contrasta apertamente con la ratio pro – concorrenziale di detti istituti perché ha effetti espulsivi nei confronti delle piccole e medie imprese che non avrebbero alcuna possibilità di partecipare in proprio a gare di rilevanza comunitaria.

Il Collegio, pertanto, conclude osservando che “[…] nei limiti dell’interesse del Consorzio ricorrente, deve essere annullato l’art. 8.5. del disciplinare di gara nella parte in cui richiede ai consorzi stabili e alle imprese consorziate di essere in possesso in proprio dei requisiti di partecipazione alla gara ed esclude la possibilità per i consorzi di spendere i requisiti posseduti dalle consorziate e per queste di cumulare i requisiti posseduti da ciascuna, ai fini del raggiungimento per sommatoria dei requisiti richiesti dalla legge di gara”.

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