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La correzione dell’errore materiale non riconoscibile costituisce una sopravvenienza fattuale

La correzione dell’errore materiale non riconoscibile costituisce una sopravvenienza fattuale

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. IV 25/9/2025 n. 16638 – La correzione dell’errore materiale non riconoscibile, comunicata dall’operatore economico solo dopo la conclusione del sub-procedimento di verifica e l’adozione del provvedimento di esclusione costituisce una sopravvenienza fattuale. Come tale, è irrilevante e inidonea a inficiare retroattivamente la legittimità dell’esclusione, in quanto le modifiche alle giustificazioni non sono ammesse dopo la chiusura della relativa fase procedimentale.

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha avuto l’occasione di chiarire che la correzione dell’errore materiale non riconoscibile non può avere valenza se questa viene comunicata dall’operatore economico solo dopo la conclusione del sub-procedimento di verifica.

La vicenda trae origine dall’impugnazione del provvedimento di esclusione da parte della società, classificata prima in graduatoria, da una procedura di gara europea per l’affidamento di servizi di contact center.

In particolar modo, la Stazione Appaltante, una volta esaminata l’offerta dell’aggiudicataria, avviava un sub-procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110, D.Lgs. 36/2023 in quanto l’importo complessivo offerto e i relativi costi per la manodopera risultavano inferiori a quelli stimati.

Non ottenendo alcuna osservazione atta a chiarire l’anomalia rilevata, la Stazione Appaltante procedeva, quindi, con il provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023, che veniva prontamente impugnato dalla società ricorrente.

Quest’ultima, poi, avvedutasi “del mero errore materiale in cui era incorsa” in sede di successivi chiarimenti circa la Relazione sulla sostenibilità tecnico/economica dell’offerta, indicante il numero di FTE dedicati al servizio di “Consulenza specialistica Inbound”, trasmetteva un’istanza in autotutela chiarendo l’avvenuto errore.

Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto il ricorso introduttivo avanzato dalla prima classificata infondato in quanto l’errore commesso nella vicenda in esame non era in alcun modo riconoscibile da parte della Stazione Appaltante, neanche a seguito della verifica dell’anomalia.

Pertanto, essendo stata dimostrata solo ex post la congruità dell’offerta mediante istanza in autotutela, il TAR Lazio ha riconosciuto la piena legittimità del provvedimento di esclusione.

Ed infatti, ha precisato il Collegio che “la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale ab origine considerato dall’Amministrazione”.

Così specificando, dunque, il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso introduttivo ed i relativi motivi aggiunti condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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