TAR Lazio Roma sez. II ter 15/4/2026 n. 6770 – La struttura dell’offerta delineata dal d.lgs. n. 36/2023 impone che i costi della manodopera siano indicati separatamente e scrutinati in sé, a prescindere dal saldo complessivo dell’offerta: l’art. 41, comma 14, e l’art. 108, comma 9, letti congiuntamente, delineano un sistema volto a garantire la trasparenza e la tutela delle condizioni di lavoro, escludendo che tali costi possano essere surrettiziamente assorbiti da voci generiche o compensati ex post con margini di utile o spese generali (Cons. Stato, Sez. V, n. 9254/2024; n. 6786/2020). Non è possibile allocare tra le “spese generali”, nemmeno parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara; le spese generali assolvono alla funzione di copertura dei costi indiretti dell’attività imprenditoriale (amministrazione, formazione, coordinamento, assicurazioni) e non sono concepite come riserva per supplire a carenze nella copertura di voci strutturali come la manodopera. Deroghe sono ammesse solo in casi eccezionali: modifica irrisoria (Cons. Stato, Sez. V, n. 5644/2021: 1,48%), correzione di un errore di fatto con incidenza percentuale del costo del lavoro rimasta inalterata, sopravvenienze di fatto o di diritto (Cons. Stato, Sez. V, n. 1637/2021; n. 6918/2025). Una riallocazione di oltre € 529.000 dal costo del lavoro alle spese generali, pari a circa il 6% dei costi della manodopera, in assenza di qualsivoglia errore di calcolo o sopravvenienza, integra una modifica inammissibile che rende l’esclusione atto dovuto.
Con la pronuncia in commento, il TAR Lazio, nella sede di Roma, si è espresso su una controversia relativa ad una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e supporto operativo nel comparto del trasporto pubblico locale.
Il giudizio è stato promosso dalla seconda classificata mediante ricorso avverso il provvedimento con cui la stazione appaltante, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR che aveva disposto la rinnovazione della verifica di anomalia, aveva nuovamente confermato la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria.
In particolare, con il ricorso introduttivo la società ricorrente deduceva l’elusione del giudicato e l’inadeguatezza della nuova istruttoria svolta dalla S.A. sul costo della manodopera.
Con i successivi motivi aggiunti la ricorrente, invece, ha censurato: la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta per avere l’aggiudicataria riallocato parte dei costi della manodopera nella voce “altri costi” o “spese generali”; la violazione dei minimi salariali; il difetto istruttorio nella verifica del tasso di assenteismo e dei costi del personale; nonché il carattere asseritamente fuorviante delle dichiarazioni rese in sede di verifica di anomalia.
Nella vicenda esaminata dal TAR Lazio, Roma, con la pronuncia n. 6770/2026, emergeva che, nell’ambirto dei giustificativi resi in sede di riedizione dell’anomalia dalla Società aggiudicataria, la voce “Costo della manodopera” risultava invariata mentre la macro voce “altri costi” veniva scorporata in due voci “Spese Generali” e “Materiali, attrezzature e macchinari” e taluni costi relativi alla figura del manager di lotto e alle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo – che non risultavano nei primi giustificativi – venivano allocati tra le “Spese Generali” anziché nella voce “Costo della manodopera”.
Nel decidere la controversia, il TAR ha affermato che la struttura dell’offerta delineata dal d.lgs. n. 36/2023 impone l’indicazione separata dei costi della manodopera, i quali devono essere scrutinati autonomamente e non possono essere assorbiti in voci generiche o compensati ex post mediante spese generali o margini di utile.
Al riguardo, il TAR Lazio ha chiarito che gli artt. 41, comma 14, e 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici mirano proprio a garantire trasparenza e tutela delle condizioni di lavoro. In definitiva, secondo il Collegio le spese generali hanno la funzione di coprire i costi indiretti dell’attività imprenditoriale e non possono essere utilizzate per colmare carenze relative ai costi della manodopera.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, ritenendo doverosa l’esclusione dell’aggiudicataria e disponendo il subentro della seconda classificata in graduatoria nel contratto eventualmente stipulato, previa verifica dei requisiti e dei presupposti di legge, nonché previa declaratoria di inefficacia del contratto stesso.



