TAR Lazio Roma sez. II 29/9/2025 n. 16754 – È legittimo derogare al principio di rotazione negli appalti sottosoglia qualora una sua rigida applicazione si ponga in contrasto con i principi cardine del Codice, quali il principio del risultato e della concorrenza. Tale deroga è giustificata quando l’esclusione dell’uscente annullerebbe di fatto il confronto competitivo, impedendo la selezione della migliore offerta.
La vicenda trae origine da una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande presso un Palazzetto dello Sport. L’aggiudicazione è stata assegnata all’operatore uscente, contestata da parte ricorrente per l’asserita violazione del principio di rotazione.
Il TAR ha chiarito che è legittimo derogare al principio di rotazione negli appalti sottosoglia qualora una sua rigida applicazione si ponga in contrasto con i principi cardine del Codice, quali il principio del risultato e della concorrenza.
Tale deroga è giustificata quando l’esclusione dell’uscente annullerebbe di fatto il confronto competitivo, impedendo la selezione della migliore offerta.
Ed infatti, sebbene l’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, in riferimento al principio di rotazione, vieti di affidare un appalto al contraente uscente in casi di due affidamenti consecutivi nello stesso settore; al comma 4 chiarisce che, “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.
Anche la costante giurisprudenza conferma il carattere flessibile del principio, trattandosi di un divieto non assoluto (v. Cons. Stato, Sez. III, 31/05/2024, n.4875).
Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva invitato diversi operatori, ma solo due avevano presentato offerta: il concorrente e l’operatore uscente, che in passato aveva eseguito correttamente affidamenti temporanei.
Escludere l’uscente avrebbe ridotto la gara a una sola proposta, eliminando il confronto competitivo e ostacolando efficienza e qualità dell’affidamento.
Pertanto, l’esclusione richiesta dal ricorrente sarebbe stata contraria all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e non avrebbe garantito né il miglior rapporto qualità/prezzo, né la concorrenza.
Il TAR ha quindi ritenuto legittima la deroga al principio di rotazione, sottolineando che esso non costituisce un divieto assoluto, ma va applicato in modo flessibile, considerando le peculiarità del mercato e nel rispetto dei principi di risultato e concorrenza.



