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La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni per illeciti professionali ma non anche le ammissioni

La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni per illeciti professionali ma non anche le ammissioni

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. IV 29/4/2026 n. 3361 – La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni per illeciti professionali, ma non anche le ammissioni, ove su queste non siano state sollevate specifiche contestazioni in sede procedimentale. In tali ipotesi la valutazione di non gravità delle circostanze dichiarate può risultare anche implicitamente, per facta concludentia, dall’ammissione alla gara dell’operatore economico.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’estensione dell’obbligo motivazionale gravante sulla stazione appaltante in sede di valutazione dei gravi illeciti professionali dichiarati dall’operatore economico, chiarendo che tale obbligo assume diversa intensità a seconda che l’amministrazione decida di escludere il concorrente o di ammetterlo alla gara.

La controversia traeva origine da una procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale.

All’esito della gara, il Comune aveva disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della società prima classificata.

La seconda classificata aveva dunque impugnato gli atti di gara dinanzi al T.A.R. Puglia, Sezione distaccata di Lecce, contestando, tra l’altro, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asseriti profili di inaffidabilità professionale, nonché l’omessa valutazione delle vicende dichiarate nella dichiarazione integrativa al DGUE.

In particolare, la ricorrente aveva dedotto che la stazione appaltante non avrebbe adeguatamente esaminato alcune vicende giudiziarie riguardanti il direttore e responsabile tecnico dell’aggiudicataria, né avrebbe esplicitato le ragioni per le quali le misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico dovessero ritenersi idonee a preservarne l’affidabilità.

Il T.A.R. aveva accolto tale censura, ritenendo che l’amministrazione avesse omesso di svolgere le valutazioni richieste dagli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, dovendo la stessa motivare espressamente sia in ordine alla rilevanza delle vicende dichiarate, sia in ordine all’idoneità delle misure di self-cleaning adottate dalla società aggiudicataria.

Su tali basi, il T.A.R. aveva annullato la determinazione di aggiudicazione, invitando l’amministrazione a compiere una nuova valutazione.

Avverso tale decisione l’aggiudicataria proponeva appello incidentale, contestando il capo della sentenza con cui il giudice di primo grado aveva ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione della sua affidabilità professionale.

Il Consiglio di Stato ha accolto tale motivo di impugnazione, riformando sul punto la decisione del T.A.R..

Nel fare ciò, il Collegio ha richiamato il diffuso orientamento giurisprudenziale per cui la stazione appaltante “è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni, ma non anche le ammissioni, ove su queste non siano state sollevate specifiche contestazioni in sede procedimentale”, in tali casi, infatti, “la valutazione di non gravità delle circostanze dichiarate può risultare anche implicitamente, per facta concludentia, dall’ammissione alla gara dell’operatore economico”.

Non è dunque necessario che l’amministrazione motivi analiticamente ogni singola ammissione, salvo che siano state prospettate specifiche contestazioni nel corso del procedimento o ricorrano elementi tali da imporre un approfondimento istruttorio rafforzato.

Nel caso di specie, dagli atti risultava che l’aggiudicataria avesse dichiarato le vicende rilevanti nella dichiarazione integrativa al DGUE e che la stazione appaltante ne fosse pienamente a conoscenza, avendone dato conto nel provvedimento di aggiudicazione.

La sentenza chiarisce inoltre che non ogni vicenda giudiziaria dichiarata dall’operatore economico è automaticamente idonea a integrare un grave illecito professionale rilevante ai fini escludenti.

Il sistema delineato dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 richiede, infatti, una valutazione tipizzata e proporzionata, fondata sulla concreta idoneità del fatto a incidere sull’affidabilità dell’operatore economico.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha concluso che il T.A.R. aveva erroneamente ritenuto illegittima l’aggiudicazione per difetto di motivazione sulla valutazione delle vicende dichiarate dall’aggiudicataria, in quanto la stazione appaltante non era tenuta a una motivazione analitica dell’ammissione, essendo sufficiente che dagli atti emergesse la conoscenza delle circostanze dichiarate e la volontà, anche implicita, di non attribuire a esse rilievo escludente.

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