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TAR Lombardia sull’inammissibilità delle offerte condizionate ovvero alternative

TAR Lombardia sull’inammissibilità delle offerte condizionate ovvero alternative

TAR Lombardia

T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12.07.2021, n. 1691, sull’inammissibilità delle offerte condizionate ovvero alternative

Con la sentenza in oggetto, il T.A.R. Lombardia ha confermato l’inammissibilità sia delle offerte condizionate che di quelle alternative, in presenza di specifici elementi sintomatici che confermino l’effettiva alterazione del principio della par condicio tra i partecipanti ad una gara e la certezza dei rapporti giuridici.

Il ricorso è stato proposto da un operatore economico, risultato secondo posizionato di una gara di appalto di servizi, eccependo che l’offerta dell’operatore economico risultato vincitore si sarebbe dovuta considerare condizionata, o altresì alternativa, determinandone in entrambi i casi l’inammissibilità.

Il T.A.R. ha ritenuto infondato tale motivo, specificando che l’offerta condizionata ricorre unicamente in presenza di specifici elementi costitutivi, ovvero qualora l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla Stazione appaltante.

In relazione ai caratteri dell’offerta alternativa, invece, il T.A.R. ha chiarito che l’offerta può ritenersi tale e, dunque, in violazione del principio dell’unicità dell’offerta, quando l’operatore economico prospetta duplici e differenti proposte, in modo tale che in seguito all’aggiudicazione la prestazione potrà essere posta in essere secondo una solo delle stesse, escludendo le altre modalità.

I giudici amministrativi hanno voluto rimarcare la tutela posta dall’ordinamento in favore della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici. Infatti, è stato precisato che, nel caso di offerta condizionata, entrambe verrebbero compromesse dal fatto che l’operatore economico non si impegni in termini immediati all’assunzione dell’obbligazione contrattuale oggetto di gara, ma solo al verificarsi di un evento futuro e incerto, mentre, in caso di offerta alternativa, il concorrente avrebbe un effettivo vantaggio rispetto agli altri partecipanti dalla sua offerta plurima, potendo contare su un molteplici soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della Stazione appaltante.

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