Consiglio di Stato sez. VII 5/1/2026 n. 71 – L’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione. Qualora un punto fondamentale (come la data di scadenza della concessione) sia stato accertato in primo grado e non contestato, su di esso si forma il giudicato interno che preclude al giudice d’appello qualsiasi nuova valutazione, rendendo l’impugnazione degli atti successivi priva di utilità per il ricorrente.
La controversia trae origine dalla determinazione dirigenziale di Roma Capitale, che aveva indetto una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di 37 concessioni demaniali marittimo-ricreative del Municipio X, tra cui il lotto 37 dell’appellante.
L’appellante aveva impugnato tale procedura ottenendo dal TAR Lazio l’annullamento del bando per violazione della normativa regionale, riconoscendo però la validità della concessione fino al 29 giugno 2022, senza concedere la proroga fino al 2033.
Successivamente, la società appellata, prima in graduatoria per il lotto 37, aveva proposto opposizione di terzo. Il TAR, aveva accolto l’opposizione annullando la precedente pronuncia e rigettando integralmente il ricorso originario.
Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato chiarisce che l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione, con particolare riferimento agli effetti preclusivi del giudicato interno.
Il Collegio evidenzia che quanto accertato in primo grado e non impugnato, delimita in modo vincolante l’oggetto dell’appello e preclude ogni valutazione del giudice di secondo grado.
Ne consegue che l’impugnazione di atti successivi fondati su quel presupposto diventa priva di concreta utilità, poiché l’eventuale annullamento degli atti non incide sulla posizione sostanziale del ricorrente.
Nel caso concreto, la società appellata non aveva impugnato in primo grado la scadenza della concessione demaniale, determinando la cristallizzazione di tale accertamento con efficacia di giudicato interno.
In altre parole, l’effetto preclusivo del giudicato rende inutile ogni impugnazione successiva che non possa incidere sui punti già definitivamente accertati.
Il Consiglio di Stato sottolinea, inoltre, che l’interesse all’impugnazione va valutato in relazione agli effetti concreti della decisione sulla sfera giuridica del ricorrente.
In particolare, l’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione che deve sussistere sia quando l’azione è proposta sia al momento della decisione, essendo legato alla capacità della pronuncia di produrre effetti reali.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto insussistente l’interesse attuale all’impugnazione valorizzando l’effetto preclusivo del giudicato interno e ha dichiarato inammissibile l’appello.



