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Il mancato pagamento da parte della stazione appaltante dell’anticipazione contrattuale costituisce un grave inadempimento

Il mancato pagamento da parte della stazione appaltante dell’anticipazione contrattuale costituisce un grave inadempimento

Tribunale di Roma

Tribunale Roma 4/11/2025 n. 15410 – Il mancato pagamento da parte della stazione appaltante dell’anticipazione contrattuale (prevista dall’art. 35, co. 18, D.Lgs. 50/2016 e dal contratto) entro i termini stabiliti (15 giorni dall’avvio), costituisce un grave inadempimento contrattuale. Tale inadempimento, specie in appalti che richiedono continue anticipazioni di cassa da parte dell’impresa (come i servizi di pronto intervento), altera il sinallagma contrattuale e legittima la domanda di risoluzione giudiziale del contratto per colpa della Committente (art. 1453 c.c.), a prescindere dall’eventuale inidoneità di una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) contenente anche pretese non dovute.

Con la sentenza in commento, il Tribunale torna a pronunciarsi sulla portata del dovere, da parte della Stazione appaltante, di corrispondere l’anticipazione contrattuale nonché della rilevanza della violazione di tale diritto ad integrare un grave inadempimento idoneo a fondare la risoluzione del contratto di appalto.

Occorre, per meglio comprendere le statuizioni dell’adito Tribunale, una breve ricognizione dei fatti di causa. L’impresa, nell’ambito della controversia di cui alla pronuncia in oggetto, proponeva domanda di accertamento di avvenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c. nonché, in via subordinata, accertamento del grave inadempimento perpetrato dalla Committente con contestuale pronuncia costitutiva di risoluzione ex art.  1453 c.c.

L’Impresa, difatti, nel contesto dell’espletamento dei lavori di cui al contratto controverso richiedeva plurime volte la corresponsione dell’anticipazione contrattuale, senza mai ottenerne il pagamento.

Nel frattempo, essendo proseguita l’esecuzione dei lavori e ritenendo di aver raggiunto la soglia prevista contrattualmente per la formalizzazione del relativo SAL, l’Appaltatore avanza la relativa richiesta di contabilizzazione.

A tale richiesta mancava il voluto risconto; pertanto, ritenendo l’Impresa che il proseguire delle lavorazioni non potesse considerarsi più sostenibile sotto il profilo economico, diffidava la Stazione appaltante a corrispondere l’anticipazione di diritto, a contabilizzare e corrispondere le somme fin lì maturate, nonché ad adempiere ad altre obbligazioni non direttamente collegate con il contratto per cui è causa.

Rileva l’adito Giudice che, essendo la diffida, nel caso di specie, diretta ad ottenere prestazioni non dovute, non è idonea a sostenere la richiesta di risoluzione di diritto.

Nonostante ciò, il Tribunale ritiene di accogliere la subordinata domanda di pronuncia di risoluzione giudiziale ai sensi dell’art. 1453 cc., sul presupposto della gravità dell’inadempimento ascritto alla Committente. “Ad avviso del Tribunale – difatti- la pacifica mancata corresponsione da parte della Committente dell’anticipazione prevista dal contratto e dalla legge costituisce un grave inadempimento imputabile alla parte convenuta connotata della gravità necessaria e sufficiente a legittimare la pronuncia risolutoria”. La mancata corresponsione dell’anticipazione – a parere del Giudice adito – è di particolare gravità soprattutto in relazione ad un contratto di durata annuale tale da alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale.

Alla luce di tali ragioni, il Tribunale ha pronunciato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Committente e condannato quest’ultima al risarcimento del conseguente danno come liquidato in sentenza.

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