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La modifica dell’art. 80, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e la funzione dell’ANAC in caso di segnalazioni ad opera della stazione appaltante

La modifica dell’art. 80, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e la funzione dell’ANAC in caso di segnalazioni ad opera della stazione appaltante

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Sez. I-quater, 27 febbraio 2023, n. 3359. La modifica dell’art. 80, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e la funzione dell’ANAC in caso di segnalazioni ad opera della stazione appaltante

Con sentenza del 27 febbraio 2023, n. 3359 il TAR Lazio, Sez. I-quater ha avuto modo di ribadire che la modifica introdotta all’art. 80 del d.lgs n. 50 del 2016 dall’art. 5 del d.l. n. 135/2018, conv. dalla legge l. n. 12 del 11.2.2019 (cd. decreto semplificazioni), che – rispondendo all’esigenza di rimuovere la previgente formulazione normativa contrastante con il diritto euro-unitario (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione IV, con sentenza del 19 giugno 2019, C-41/18) – ha eliminato dalla causa di esclusione in discussione il riferimento alla mancata contestazione in giudizio della risoluzione, ai sensi del medesimo art. 5, d.l. 135/2018 si applica “alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.

Con la stessa sentenza il TAR, ribadendo il principio affermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n.1273/2022, ha precisato che “va escluso l’onere dell’A.N.A.C. di riportare nel casellario informatico eventuali valutazioni in punto di affidabilità dell’operatore economico provenienti dalla stessa stazione appaltante che abbia adottato il provvedimento di risoluzione iscritto, per l’inevitabile sovrapposizione che ne deriverebbe, sul piano amministrativo, con le autonome valutazioni di ogni altra stazione appaltante nelle successive procedure di gara e, quanto alla sussistenza delle condizioni per la risoluzione, con il giudizio civile nel quale sia contestato l’inadempimento”.

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