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Cons. St. su prestazioni professionali dell’ingegnere e raggruppamenti temporanei

Cons. St. su prestazioni professionali dell’ingegnere e raggruppamenti temporanei

Consiglio di Stato

Cons. St., Sez V, 30/11/2021, n. 7957. Prestazioni professionali dell’ingegnere e raggruppamenti temporanei

Nel provvedimento in esame il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR Campania, Sez. I, n. 822/2021. Il giudice regionale aveva annullato l’aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori a causa della presentazione, da parte dell’impresa aggiudicataria, di due lavorazioni che, pur non costituendo “inammissibili varianti”, bensì “mere proposte migliorative finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali […] delle prestazioni richieste in base al progetto a base di gara”, sarebbero comunque state contrarie alla prescrizione del punto 15 del bando di gara, in quanto avrebbero presupposto, a carico della stazione appaltante, “la ‘non scontata’ necessità” di acquisire ulteriori autorizzazioni per la realizzazione dei lavori.

Il supremo giudice amministrativo ha allora focalizzato la sua attenzione sull’interpretazione del punto 15 del bando di gara, nella parte in cui prevede che “tutte le migliorie proposte non dovranno in alcun modo […] condizionare la stazione appaltante a richiedere ulteriori autorizzazioni non previste negli stessi atti”, non dovendo, inoltre, queste “comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante dell’opera”.

A tal proposito, secondo il Consiglio di Stato rileva innanzitutto “l’oggetto dell’appalto”, che si configura quale appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori. Poiché, in relazione a tale fattispecie, come affermato da numerosa giurisprudenza “le clausole del bando e del disciplinare di gara” devono essere intese “secondo un criterio di interpretazione sistematica, ossia le une per mezzo delle altre (cfr. Cons. Stato, V, 20 febbraio 2017, n. 741)”, il Consiglio di Stato si è profuso in un’interpretazione sistematica delle clausole del bando e delle previsioni del capitolato speciale, vale a dire del documento che fissa gli aspetti tecnici e le specificità della prestazione esecutiva.

In questo senso specifica che, in primo luogo, “Trattandosi di appalto integrato con affidamento della progettazione esecutiva, tenuto conto dei livelli di progettazione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 50 del 2016 […], il progetto posto a base di gara dal Comune di…. avrebbe dovuto contenere, in quanto progetto definitivo, ‘tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni’”. Poiché, nel caso di specie, “il progetto a base di gara prevede la realizzazione dell’impianto elettrico (descrivendo l’impianto fotovoltaico come ‘connesso alla rete elettrica di distribuzione’) ed anche la realizzazione dell’impianto antincendio”, senza prevedere altresì i relativi allacciamenti alle reti pubbliche, ne deriva che le proposte migliorative presentate da Barone Costruzioni – richiedenti ulteriori autorizzazioni provinciali, così come le autorizzazioni per l’allacciamento alla rete elettrica nazionale e idrica, previste dall’ARERA – non solo non sono contrari[e] alla natura del progetto definitivo”, come già acclarato dal TAR, ma addirittura “ne integrano il contenuto, rendendolo realizzabile in fase esecutiva”.

In secondo luogo, e conseguentemente, ha rilevato che le migliorie proposte “non ‘condizionano’ la stazione appaltante a richiedere ‘ulteriori autorizzazioni non previste’ negli atti di gara”, né vengono posti a carico della stazione appaltante gli oneri, anche economici, relativi alle ulteriori autorizzazioni, tali proposte migliorative devono intendersi pacificamente ammissibili – e valutabili altresì ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo in sede di gara.

(Alessandro Avagliano)

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