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Il punteggio numerico costituisce sufficiente motivazione se i criteri di valutazione sono chiari e dettagliati

Il punteggio numerico costituisce sufficiente motivazione se i criteri di valutazione sono chiari e dettagliati

Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. III, 14/04/2022, n. 2819. Il punteggio numerico costituisce sufficiente motivazione se i criteri di valutazione sono chiari e dettagliati

Nell’ambito del giudizio di primo grado era stata censurata la genericità di criteri di natura qualitativa discrezionale che avrebbero reso impossibile comprendere le ragioni e le motivazioni sottese al punteggio assegnato dalla commissione di gara.

Il Giudice di prime cure aveva già rigettato il ricorso rammentando che le valutazioni della pubblica amministrazione in ordine agli elementi tecnici dell’offerta sono il frutto di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale sindacabile solo in caso di macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto rispetto al quale non è ammesso il sindacato di merito del giudice amministrativo in sostituzione dell’Amministrazione.

Ebbene, la pronuncia è stata confermata anche in sede d’appello.

In particolare, è stato conferito rilievo alla corretta articolazione dei criteri di valutazione che risulta tanto più esaustiva quanto più esplicativo è il punteggio assegnato.

Da questa osservazione è conseguito che solo quando il giudizio della Commissione non fosse idoneamente delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorrerebbe una motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere in ogni caso comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, e in particolare, di quella tecnica. Il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta, in questo specifico caso, integrerebbe una sufficiente motivazione posto che i criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli elementi dell’offerta tecnica erano prefissati, con sufficiente articolazione, chiarezza e adeguato grado di dettaglio.

Per fornire la propria motivazione il Consiglio di Stato ha attinto dal precedente orientamento affermando che: “Deve qui trovare puntuale applicazione il consolidato orientamento secondo cui nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 20 settembre 2019, n. 3911)”.

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