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ANAC: il responsabile comunale citato in giudizio per un ordine di demolizione deve astenersi dal compiere gli atti successivi

ANAC: il responsabile comunale citato in giudizio per un ordine di demolizione deve astenersi dal compiere gli atti successivi

contratti pubblici

Con Atto del Presidente del 6 marzo 2024, l’ANAC ha affrontato la questione relativa all’obbligo di astensione che sorge in capo al Responsabile del Servizio Urbanistica di un Comune qualora, conseguentemente all’adozione di un ordine di demolizione, venga personalmente citato in giudizio con una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. dal destinatario della stessa demolizione.

Invero, in relazione agli atti successivi e inerenti la stessa pratica edilizia nei confronti del medesimo soggetto che abbia agito per danni, si configurerebbe un’ipotesi di conflitto di interessi, per come discende dalla corretta applicazione dell’articolo 6 bis, L. 241/1990, da leggersi in combinato disposto con l’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Pertanto, al di fuori del caso di atti vincolati e fintantoché vi sia un giudizio pendente, sussiste a carico del suddetto Responsabile un obbligo di astensione la cui ratio “va ricondotta al principio di imparzialità dell’azione amministrativa”.

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