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TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 8 febbraio 2021, n. 1575

TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 8 febbraio 2021, n. 1575

Tar Lazio roma

Con la sentenza il commento, il TAR Lazio ha stabilito che nell’ambito delle procedure sotto soglia prive di interesse transfrontaliero debba ancora trovare applicazione il limite della quota subappaltabile del 30%, previsto dall’art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Come noto, il riportato articolo, oggetto della procedura di infrazione 2018/2273 nella parte in cui prevede il limite generalizzato alla quota subappaltabile del 30%, era già stato censurato dalla Corte di Giustizia, sez. V, con la sentenza del 26 settembre 2019 nella causa C-63/18.

La giurisprudenza nazionale, allineandosi alle indicazioni della Corte comunitaria, aveva difatti affermato che:

– “la norma del codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18; Id., 27 novembre 2019, C-402/18; in termini Cons. St., V, 16 gennaio 2020, n. 389, che ha puntualmente rilevato come «i limiti ad esso relativi (30% per cento “dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile ratione temporis, […] deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea»)”(Cons. di Stato, sez. V, 17 dicembre 2020 n. 8101);

– è considerata contraria al diritto comunitario la previsione di un limite generale all’utilizzo di questo istituto che prescinda dal settore economico interessato, dalla natura delle prestazioni e dall’identità dei subappaltatori. L’affermazione di tale principio però non esclude che in casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto come quelle riguardanti le opere super specialistiche, non possa essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione alla natura particolare delle prestazioni da svolgere, come prevede l’art. 63, paragrafo 2, della direttiva UE n. 2014/24. Quest’ultimo stabilisce infatti che (anche) nel caso di appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che alcuni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente. (TAR Toscana, 9 luglio 2020 n. 898)”

Ciò posto, il Collegio ha tuttavia ritenuto che riferiti principi non possano trovare applicazione con riferimento alle procedure di gara sotto soglia prive di interesse transfrontaliero, in quanto escluse dall’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sugli appalti.

Le norme della Direttiva 2014/24 – rispetto alle quali la Corte UE ha affermato il contrasto dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 – trovano infatti applicazione, come stabilito dall’art. 4 della stessa, esclusivamente agli appalti che abbiano un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie dallo stesso individuate.

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