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La verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al progettista che subentra a quello originariamente indicato in sede di gara

La verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al progettista che subentra a quello originariamente indicato in sede di gara

Esclusione in caso di divieto di aggiudicazione di più lotti

TAR Abruzzo L’Aquila sez. I 21/1/2026 n. 37 – La verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di qualificazione in capo al progettista che subentra a quello originariamente indicato in sede di gara (fase esecutiva) costituisce un’attività a carattere vincolato e non discrezionale. Non essendovi una ponderazione di interessi pubblici ma un mero riscontro oggettivo di presupposti legali, la posizione del terzo o del controinteressato che contesta tale subentro ha consistenza di diritto soggettivo.

La pronuncia in commento trae origine dall’affidamento di due appalti integrati per la riqualificazione e l’adeguamento sismico di alcuni edifici del P.O. “San Salvatore” de L’Aquila.

In corso di esecuzione, uno dei progettisti indicati dall’Impresa aggiudicataria veniva sostituito a causa di alcune vicende non dirimenti per la fattispecie oggetto di esame da parte dei Giudici amministrativi.

La ricorrente avendo interesse al subentro nei contratti avversati, stante la sostituzione del progettista, chiedeva l’annullamento degli atti di gare ed il risarcimento dei danni.

In sede cautelare, il TAR premetteva di condividere e ribadire “..la conclusione raggiunta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 luglio 2020, n. 13, in punto di qualificazione del progettista “indicato” come professionista esterno che non assume la veste di concorrente, né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea, tanto da non poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento. Tale insegnamento ha costituito, poi, il presupposto per la giurisprudenza successiva per ammettere la sostituzione del progettista stesso nell’ipotesi di carenza dei requisiti in capo a quest’ultimo nelle ipotesi in cui ciò non comporti una modifica sostanziale dell’offerta; nel caso di specie non risulta che la progettazione proposta in sede di offerta abbia subito modifiche sostanziali”.

Avendo così inquadrato la fattispecie, in sede di merito, il TAR ha ritenuto di dover rigettare il ricorso per  difetto di giurisdizione sulla base della seguente motivazione: “In materia di modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto, non si prevede la rinnovazione delle procedure di gara da parte della stazione appaltante, né alcuna attività valutativa (discrezionale), ma la mera verifica oggettiva del possesso in capo al subentrante dei requisiti di qualificazione previsti dal citato codice. Ne deriva che, a fronte del potere di verifica attribuito alla stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto, la posizione giuridica soggettiva del soggetto subentrante ha natura e consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura giuridica della posizione soggettiva azionata. Per questi motivi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la legittimità del comportamento della stazione appaltante anche ove la stessa dovesse avere origine da una società controinteressata al subentro come nel caso di specie. (….) Nel caso oggetto del presente giudizio, il rapporto tra amministrazione e aggiudicatario non era più quello pubblicistico della gara, governato dai principi di par condicio e immodificabilità, ma quello paritetico dell’esecuzione contrattuale. In tale fase, le modifiche soggettive non sono aprioristicamente vietate, ma sono regolate da specifiche disposizioni che ne ammettono la possibilità a determinate condizioni, proprio per garantire la buona riuscita dell’appalto”.

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