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L’omessa previsione, in un contratto della filiera del gioco lecito, della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari non integra un’ipotesi di nullità parziale

L’omessa previsione, in un contratto della filiera del gioco lecito, della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari non integra un’ipotesi di nullità parziale

Omessa previsione della clausola di tracciabilità

Corte d’Appello di Brescia, Sez. I civile – Sentenza R.G. n. 995/2021 – L’omessa previsione, in un contratto della filiera del gioco lecito, della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari non integra un’ipotesi di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c., né consente la sostituzione automatica della clausola omessa con quella prevista dalla legge ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. La nullità comminata dall’art. 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 è assoluta e comporta l’invalidità dell’intero contratto, in quanto la clausola di tracciabilità non è una clausola nulla ma una clausola del tutto omessa, che costituiva contenuto obbligatorio e inderogabile del contratto. Non può pertanto ritenersi che il contratto possa mantenersi valido perché le parti lo avrebbero concluso anche senza di essa, né che operi il meccanismo sostitutivo, non avendo l’art. 3 previsto tale effetto e avendo anzi sanzionato con la risoluzione di diritto il mancato utilizzo di strumenti tracciabili, il che presuppone che il contratto contenesse già tale obbligo.

In un contratto della filiera del gioco lecito l’omessa previsione della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari non integra un’ipotesi di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c., né consente la sostituzione automatica della clausola omessa con quella prevista dalla legge ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c. Invero, poiché non si tratta di clausola nulla sostituibile di diritto,  ma dell’omessa previsione di un  contenuto obbligatorio e inderogabile dell’accordo imposto dalla legge, la nullità comminata dall’art. 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 rientra fra le ipotesi di nullità assoluta e comporta l’invalidità dell’intero negozio.

Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Brescia si è pronunciata sulla validità di un contratto di collocazione di apparecchi da intrattenimento stipulato nell’ambito della filiera del gioco lecito privo della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della legge n. 136/2010, riformando integralmente la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Brescia.

La vicenda trae origine da un contratto stipulato il 31 luglio 2013, avente durata biennale e con rinnovo automatico in assenza di disdetta con preavviso di sei mesi, tra una società concessionaria della rete del gioco lecito e il titolare dell’impresa individuale presso il quale erano installati otto apparecchi da gioco.

Il 27 aprile 2015 l’esercente ha comunicato la risoluzione unilaterale del rapporto, sostenendo che la concessionaria corrispondesse i compensi in contanti, in violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e ha quindi provveduto a rimuovere gli apparecchi installati e a collocarne altri, appartenenti a operatori terzi.

La società concessionaria ha agito in giudizio al fine di contestare l’illegittimità della risoluzione e, sul presupposto che il contratto si fosse già rinnovato, ha chiesto altresì il pagamento della penale prevista per la violazione del patto di esclusiva, in ragione dell’installazione degli apparecchi appartenenti ad altri operatori.

Il Tribunale di Brescia ha accolto la tesi della società attrice e condannato l’esercente, ritenendo infondata l’eccezione di nullità per inapplicabilità della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari al contratto in esame, non investendo il rapporto tra stazione appaltante ed operatore economico concessionario.

In particolare, secondo il giudice di prime cure, l’obbligo di inserimento della clausola di tracciabilità previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 riguarderebbe esclusivamente i contratti stipulati direttamente dalla stazione appaltante e i concessionari, con esclusione, dunque, dei rapporti contrattuali intercorrenti tra i gestori degli apparecchi e gli esercenti. Su tale presupposto il Tribunale ha ritenuto valido il contratto e riconosciuto la penale richiesta dalla Società attrice.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’esercente deducendo, con il primo motivo, l’erroneità dell’interpretazione adottata dal Tribunale e ribadendo la nullità assoluta del contratto.

Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, la Corte d’Appello ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo che “Non può essere condivisa l’interpretazione del Tribunale secondo cui la nullità prevista dall’art. 3, L. 136/2010 – che per orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità si applica anche alle imprese della filiera del gioco lecito (cfr. Cass. 20.03.2023 n. 7966) – in caso di mancato inserimento nel contratto della clausola che prevede l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari si applicherebbe ai soli contratti stipulati dal concessionario aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica per la gestione della rete telematica statale del gioco lecito”.

Richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, Cass. civ., 20 marzo 2023, n. 7966 secondo cui l’inderogabilità dei pagamenti tracciabili riguarda tutti i livelli della filiera contrattuale connessa alla gestione del gioco pubblico, il Collegio ha evidenziato infatti che la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari opera lungo l’intera filiera del gioco lecito e, con l’occasione, ha valorizzato la distinzione tra i commi 8 e 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010: da un lato, il primo riguarda i contratti stipulati direttamente dalla stazione appaltante con gli appaltatori, dall’altro il secondo si riferisce ai contratti stipulati “a valle” tra appaltatori, subappaltatori e subcontraenti, nei quali la stazione appaltante non è parte ma ha il potere-dovere di verificarne l’inserimento.

In particolare, il Collegio ha escluso che possa trovare applicazione il meccanismo della nullità parziale o della sostituzione automatica della clausola ai sensi dell’art. 1419 c.c “(…) posto che, nel caso di specie non si verte nell’ipotesi di clausola nulla ma di omessa previsione di una clausola che costituiva contenuto obbligatorio e non derogabile del contratto e che le parti non hanno, invece, previsto”.

In applicazione di tali principi, la Corte d’Appello ha accolto il primo motivo di impugnazione e ha dichiarato la nullità del contratto stipulato tra le parti per violazione dell’art. 3, comma 9, della legge n. 136/2010, con conseguente rigetto delle domande proposte e condanna dell’appellata a restituire quanto ricevuto sulla base della sentenza di primo grado.

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