Consiglio di Stato sez. III 6/3/2026 n. 1786 – Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro in corso di gara costituisce, per l’operatore economico, una sopravvenienza assimilabile alle sopravvenienze normative, che in sede di verifica dell’anomalia può giustificare una compensazione tra le voci di costo, a condizione che l’entità complessiva dell’offerta rimanga invariata. Ciascun operatore è tenuto a formulare l’offerta economica considerando le retribuzioni stabilite nel CCNL in vigore al momento della presentazione, non potendosi conoscere anzitempo né la data di stipula del nuovo contratto né l’entità degli aumenti pattuiti. Ciò non esime la stazione appaltante, in sede di verifica, dal tenere conto degli importi previsti dal nuovo CCNL; consente tuttavia una rimodulazione della giustificazione che, ove esistenti, attinga a somme accantonate per imprevisti o sopravvenienze. L’utilizzo del fondo imprevisti per assorbire i maggiori costi derivanti dal rinnovo del CCNL è pertanto di per sé ammissibile, non essendo necessario che il concorrente dettagli per singole voci la composizione delle spese generali, salvo espressa previsione della lex specialis o specifica richiesta della stazione appaltante in sede di verifica.
La sentenza in commento trae origine dalla procedura di gara aperta indetta dal Comune di Rivalta di Torino per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e per gli asili nido.
L’appalto prevedeva una durata di tre anni scolastici, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio e con opzione di incremento fino al quinto ai sensi dell’art. 120, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.
L’aggiudicazione originaria veniva tuttavia annullata dal TAR Piemonte con sentenza n. 205 del 24 gennaio 2025, in quanto l’offerta non risultava adeguatamente giustificata con riferimento al costo delle derrate alimentari biologiche e non teneva conto degli aumenti derivanti dal nuovo CCNL di settore.
Pertanto, la stazione appaltante riavviava il sub-procedimento di verifica di anomalia.
All’esito della stessa, il Responsabile Unico del Progetto esprimeva parere favorevole e, dunque, il servizio veniva nuovamente aggiudicato alla stessa società.
Contro tale seconda aggiudicazione ha proposto ricorso la seconda classificata, chiedendo l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno. Più nello specifico, la ricorrente contestava la rimodulazione dell’offerta economica operata dall’aggiudicataria, sostenendo che l’aumento dei costi del lavoro derivante dal rinnovo del CCNL sarebbe stato impropriamente compensato mediante la riduzione delle spese generali e dell’utile d’impresa.
Il TAR respingeva integralmente il ricorso, ritenendo legittima la valutazione di congruità dell’offerta. Il giudice evidenziava, sul punto, che la sopravvenienza di un nuovo CCNL nel corso della procedura di gara consente all’operatore economico di rimodulare le voci di costo, purché l’offerta complessiva rimanga seria e affidabile.
Nel caso di specie la riduzione delle spese generali, passate al 15,86%, è stata ritenuta compatibile con i parametri ordinari di congruità, mentre l’utile d’impresa, pur ridotto allo 0,64%, non risultava azzerato.
Il TAR inoltre chiariva che le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno valore meramente indicativo e che è legittimo fare riferimento agli scatti di anzianità effettivi del personale impiegato. Analogamente veniva ritenuta corretta la rideterminazione delle settimane di servizio sulla base delle effettive giornate di erogazione del servizio di ristorazione.
Avverso tale decisione la società seconda classificata proponeva dunque appello, sostenendo che la sentenza del TAR avrebbe violato il giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 205/2025, in quanto l’aggiudicataria non avrebbe adeguatamente dettagliato la composizione delle spese generali né quantificato il fondo imprevisti utilizzato per compensare i maggiori costi del lavoro.
Il Consiglio di Stato respingeva l’appello. I Giudici di Palazzo Spada, in primis ribadivano che il giudizio di anomalia dell’offerta ha carattere globale e sintetico e non richiede un’analisi parcellizzata delle singole voci di costo. In secondo luogo, precisavano che il rinnovo di un contratto collettivo di lavoro costituisce una sopravvenienza assimilabile alle sopravvenienze normative e può giustificare una rimodulazione interna delle voci di costo dell’offerta.
Il Collegio inoltre chiariva che la precedente sentenza del TAR non aveva imposto all’aggiudicataria un obbligo specifico di dettagliare la composizione del fondo per spese generali e imprevisti, limitandosi a rilevare la mancanza di adeguate giustificazioni nel precedente procedimento, non sussistendo pertanto alcuna violazione del giudicato.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, come si è anticipato, l’appello veniva respinto.



