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ANAC – Agenzia nazionale e sponsorizzazioni: serve più trasparenza e programmazione

ANAC – Agenzia nazionale e sponsorizzazioni: serve più trasparenza e programmazione

contratti pubblici

Con la delibera n. 208 l’ANAC ha chiarito che i principi generali che regolano l’azione della pubblica amministrazione impongono una selezione trasparente e motivata prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto atipico, ivi inclusa, la sponsorizzazione attiva.

Ad avviso dell’ANAC “non può ritenersi sufficiente il richiamo alla dichiarazione con la quale l’organizzatore e sponsee attesta di avere diritti di esclusiva sull’evento al quale si intende partecipare”. Infatti, la stazione appaltante, non può esimersi dal fornire idonee motivazioni, chiarendo le ragioni per le quali si ritiene sussistente l’infungibilità di quello specifico evento, soprattutto quando ve ne siano altri nel medesimo settore culturale che siano di uguale impatto in termini promozionali”.

In assenza di criteri predeterminati la scelta tra eventi a cui partecipare con un proprio contributo economico può risultare del tutto discrezionale, in quanto tutti possono agire quale volano per il turismo nella località in cui si tiene. Pertanto, sottolinea Anac, l’Agenzia nazionale è chiamata a individuare ulteriori misure di cautela con l’obiettivo di innalzare maggiormente il livello di trasparenza e imparzialità di questo settore della propria attività negoziale.

Secondo Anac infatti, “l’Agenzia nazionale può utilmente individuare ulteriori misure di cautela con l’obiettivo di innalzare maggiormente il livello di trasparenza e imparzialità nell’espletamento della descritta attività negoziale. In particolare: l’assegnazione di detti contratti dovrebbe essere oggetto di una specifica programmazione pluriennale, al pari di quanto già avviene per la partecipazione alle fiere internazionali; l’individuazione degli eventi a cui partecipare – pur senza indire una procedura concorsuale aperta in conformità al codice dei contratti – dovrebbe avvenire all’esito di una valutazione di candidature da effettuare previa richiesta di manifestazioni di interessi mediante pubblicazione di un apposito avviso, con il quale si dia conto dell’intenzione di avviare le iniziative promozionali in questione, e motivando adeguatamente la scelta sotto il profilo del migliore perseguimento dell’interesse istituzionale; la partecipazione a tali richieste di manifestazione di interesse o indagini di mercato, di fatto rivolte a soli organizzatori di eventi, potrebbe essere favorita ove fosse riservata una specifica sezione del proprio sito istituzionale alla pubblicazione della documentazione inerente i contratti in esame, in modo da innalzare il livello di conoscibilità degli stessi; l’Ente potrebbe anche dotarsi di un apposito regolamento sulla sottoscrizione dei contratti in questione, da pubblicare nella medesima sezione; al momento della definizione delle clausole contrattuali, la società dovrebbe sempre valutare la possibilità – ove ne sussistano i presupposti tecnici ed economici – di procedere ad un affidamento separato dei servizi correlati alla partecipazione agli eventi (catering, fornitura gadgets, fornitura personale, eccetera…) con diversa procedura di aggiudicazione, senza ricorrere alla necessaria intermediazione dell’organizzatore.”

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